Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad (TAR Marche n. 1053 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro è procedibile quando, tra la notificazione della sentenza all’amministrazione e la proposizione del ricorso, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato l’inadempimento del titolo, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, assegna un termine per l’ottemperanza e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. La sola nomina del commissario, in funzione acceleratoria, è sufficiente a escludere la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., quando non sussistano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.
Il Fatto
Il giudice del lavoro ha accertato, con la sentenza in epigrafe, il diritto della ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle competenti articolazioni territoriali, all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici oggetto di accertamento. La sentenza è stata notificata all’amministrazione il 10.10.2024 ed è passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria.
Ritenendo non eseguito il giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito solo formalmente. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 4 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso e la conferma: tra la notificazione della sentenza all’amministrazione e la proposizione dell’iniziativa è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. L’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, una volta decorso il termine dilatorio di legge.
Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto. Assegna a tal fine il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione o dalla comunicazione in via amministrativa.
Per il caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato.
È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.: non si ravvisano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario è ritenuta sufficiente in funzione acceleratoria. L’amministrazione è condannata alle spese del giudizio, non essendo controverso l’inadempimento, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..
Nota della Redazione
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