Accesso documentale e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 5866 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi trova un limite materiale e giuridico nella disponibilità del documento da parte dell’amministrazione. La materiale detenzione del documento costituisce presupposto costitutivo della pretesa ostensiva, la cui dimostrazione grava su chi agisce e può essere assolta anche per presunzioni o indizi, ma non mediante mere supposizioni. In assenza di prova dell’effettiva esistenza e disponibilità della documentazione, non è possibile ingiungere all’amministrazione di consentire l’accesso, trattandosi di ordine insuscettibile di esecuzione. La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata in conformità delle conclusioni delle parti, rende improcedibile il ricorso, ma non preclude una sommaria delibazione del merito ai soli fini della pronuncia sulle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al Comune, in via di accesso documentale, copia dell’atto di cessione gratuita in favore dell’ente di un bene immobile, sottoscritto nel 2000 da un consigliere comunale delegato del sindaco e dalla stessa ricorrente con i familiari, ma mai consegnato. L’istanza era strumentale alla tutela delle proprie situazioni giuridiche.
Il Comune ha riscontrato l’istanza precisando, con una prima nota, di non detenere alcun atto pubblico amministrativo di cessione e, con una seconda, di avviarne la ricerca presso i settori competenti. L’istante ha impugnato gli atti. Il TAR Calabria ha accolto il ricorso, condannando il Comune alle spese, sul rilievo che l’amministrazione non avesse dato conto dell’esito delle ricerche presso tutti gli uffici competenti. Il Comune ha proposto appello. Nelle more, l’originaria ricorrente ha dato atto dell’esecuzione della sentenza, della convocazione presso gli uffici e della conferma, da parte del consigliere, della sottoscrizione dell’atto, mai rinvenuto negli archivi, come comunicato con una successiva nota.
La Motivazione della Corte
La Corte prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’originaria actio ad exhibendum, formulata dall’appellata e alla quale ha aderito l’appellante, in ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo. In applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., dichiara pertanto improcedibile il ricorso, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 4575 del 2025.
La declaratoria di improcedibilità non preclude una sommaria delibazione nel merito, al limitato fine della pronuncia sulle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale, richiamato Cons. Stato, Sez. III, n. 6228 del 2020. Tale valutazione si rende necessaria non essendo stato raggiunto tra le parti alcun accordo sulle spese processuali.
Ai fini della delibazione sommaria, il Collegio ricorda che il diritto di accesso incontra un limite materiale e giuridico nella disponibilità della documentazione da parte dell’amministrazione. La possibilità di acquisire i documenti postula la materiale detenzione dell’ente cui è rivolta l’istanza. Tale presupposto opera come atto costitutivo della pretesa ostensiva e la sua dimostrazione grava sulla parte che intende farla valere, che può assolvervi anche per presunzioni o in via indiziaria, ma non tramite mere supposizioni.
In assenza di prova dell’effettiva esistenza e disponibilità della documentazione richiesta, non è possibile ingiungere all’amministrazione di consentire l’accesso ad alcunché, perché si tratterebbe di ordine per definizione insuscettibile di esecuzione. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 779 del 2026.
Da tale premessa consegue la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Il giudice dispone di ampi poteri discrezionali in ordine ai giusti motivi per far luogo alla compensazione, con il solo limite di non poter condannare alle spese la parte vittoriosa né adottare statuizioni abnormi, secondo Cons. Stato, Sez. IV, n. 1764 del 2026. La Corte dichiara quindi improcedibile l’originario ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità delle conclusioni delle parti, e compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi.
Nota della Redazione
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