Decadenza dal termine per rideterminazione previdenziale decorre dal riesame (TAR Lazio n. 6667 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di quest’ultima di dare esecuzione al titolo esecutivo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva entro il successivo termine di centoventi giorni, previa richiesta di parte ricorrente. La domanda di condanna al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. (c.d. astreintes) può essere respinta qualora non se ne ravvisi l’equità, anche tenuto conto del tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente precario, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione lavoro, una sentenza passata in giudicato che accertava il diritto a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, commi 121 e ss., legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire la somma. Nonostante la notificazione in forma esecutiva della sentenza, l’Amministrazione era rimasta inerte.

La parte ricorrente proponeva quindi ricorso in ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma per ogni ulteriore inadempimento, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rilevato che, a fronte del giudicato, l’Amministrazione non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione in merito alla propria inerzia. Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia.

Il Tribunale ha altresì nominato quale commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, che avrebbe dovuto provvedere entro centoventi giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta della parte ricorrente.

Quanto alla domanda di condanna alle astreintes, il Collegio l’ha respinta, non ritenendo equa l’applicazione della misura nel caso concreto. A sostegno di tale valutazione, il TAR ha richiamato il tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza, ritenendo satisfattiva la nomina del commissario.

Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in complessivi 750,00 euro, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, sulla base dei parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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