Ottemperanza al giudicato sul beneficio carta docente e poteri commissario ad acta (TAR Marche n. 1054 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine di art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, assegnando un termine per l’adempimento. Alla scadenza inutile del termine nomina commissario ad acta, il quale assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è rigettata quando non emergano particolari motivi di dubbio sul sollecito adempimento e la nomina del commissario sia sufficiente in funzione acceleratoria. L’inottemperanza non contestata al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna dell’Amministrazione alle spese.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro, con sentenza, ha dichiarato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme riconosciute per gli anni scolastici accertati. La sentenza, regolarmente notificata, è passata in giudicato come da attestazione della Cancelleria.
La parte ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito e propone ricorso per ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituisce con memoria formale. All’udienza camerale del 4 dicembre 2025 la causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso. Rileva che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, con conseguente ammissibilità dell’iniziativa.
Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non risulta eseguito. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, la PA, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Tribunale dichiara quindi l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, e assegna il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine nomina commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, il quale assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, anche mediante funzionario delegato e avvalendosi della struttura regionale.
È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. Non si ravvisano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del commissario è ritenuta sufficiente in funzione acceleratoria.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento negli importi liquidati in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a. Il dispositivo accoglie il ricorso, dichiara l’inottemperanza, nomina il commissario per il caso di perdurante inerzia e liquida le spese in euro 800,00 per compensi, oltre accessori.
Nota della Redazione
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