Inammissibile il ricorso avverso il silenzio senza controinteressati e prova del danno (TAR Lazio n. 8720 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di provvedere in maniera espressa, nel termine di trenta giorni, sulle istanze-diffida riguardanti abusi edilizi circostanziati denunciati dai terzi confinanti potenzialmente lesi dalle opere abusive. Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. è inammissibile ove non notificato ad almeno un controinteressato. È altresì inammissibile la domanda caducatoria che non indichi l’oggetto della domanda, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. b), c.p.a., quando nessun provvedimento è stato impugnato. La domanda risarcitoria è infondata se il danneggiato non fornisce la prova dell’evento di danno e delle conseguenze dannose, operando la teoria causale del danno di cui all’art. 1223 c.c. e il principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare in un comprensorio condominiale, segnalava a Roma Capitale, con note del 2 giugno 2023 e successive reiterazioni, presunte opere abusive realizzate su un muro di cinta condominiale da alcuni vicini. Lamentando l’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento e la condanna dell’ente al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto le eccezioni preliminari di Roma Capitale, rilevando che gli uffici municipali avevano disposto un sopralluogo e che l’amministrazione, pur omettendo un riscontro formale alla ricorrente, aveva implicitamente deciso di non avviare alcun procedimento sanzionatorio.
Quanto alla domanda caducatoria, il Collegio ne ha dichiarato l’inammissibilità per mancanza dell’oggetto, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. b), c.p.a., non essendo stato impugnato alcun provvedimento, neppure tacitamente formatosi. Il Giudice ha inoltre precisato che, ove l’azione fosse qualificata come ricorso avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., l’esito non sarebbe mutato, essendo il ricorso inammissibile per mancata notificazione ad almeno un controinteressato, come richiesto dall’art. 117, comma 1, c.p.a.
In relazione alla domanda risarcitoria, il Collegio, richiamando Cass. civ., SS.UU., n. 576/2008 e Cass. civ., SS.UU., n. 16601/2017, ha ribadito che, secondo la teoria causale del danno, il pregiudizio risarcibile non è la lesione della situazione giuridica, ma il danno-conseguenza, ai sensi dell’art. 1223 c.c. Applicando il principio dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., la ricorrente ha omesso di allegare e provare sia l’evento di danno sia le conseguenze dannose subite.
Da ultimo, il TAR ha accolto anche l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, rilevando che, trattandosi di opere su un muro perimetrale condominiale, la legittimazione a ricorrere per la tutela delle situazioni giuridiche del condominio spettava all’amministratore condominiale e non al singolo condomino.
Nota della Redazione
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