RMN a basso campo e verifica del fabbisogno prevalgono sull’autorizzazione già rilasciata (TAR Puglia n. 1054 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La verifica di compatibilità regionale delle apparecchiature di risonanza magnetica si determina in base al regime autorizzatorio concretamente applicato all’apparecchiatura, non al solo dato del campo magnetico. L’apparecchiatura RMN a basso campo autorizzata e accreditata come grande macchina, perché idonea a prestazioni estese a distretti del corpo ulteriori rispetto agli arti, resta inclusa nel relativo fabbisogno anche dopo l’entrata in vigore del regolamento regionale che ha ridefinito i criteri di classificazione. Il D.M. Salute 14 gennaio 2021 sottrae ad autorizzazione le sole apparecchiature settoriali di nuova generazione destinate agli arti e alla biomeccanica vertebrale, senza prevedere alcuna riclassificazione delle macchine già autorizzate secondo il regime previgente.

Il Fatto

La società ricorrente chiedeva alla Regione Puglia l’autorizzazione alla realizzazione di una struttura per diagnostica per immagini con impiego di una grande macchina RMN nel distretto socio-sanitario di Foggia. L’amministrazione esprimeva parere di compatibilità negativo ai sensi dell’art. 7, comma 3, legge reg. Puglia n. 9/2017, ritenendo esaurito il fabbisogno di RMN.

La società impugnava l’atto, sostenendo un errore di calcolo: la RMN a basso campo installata presso il concorrente, in quanto non superiore a 0,5 tesla e senza magnete superconduttore, andava classificata come settoriale e non computata tra le grandi macchine. Di qui il fabbisogno residuo e il diritto al rilascio del parere. Respinta la domanda cautelare, il Tribunale disponeva istruttoria con richiesta degli atti e di una relazione di chiarimenti. Parte ricorrente proponeva poi motivi aggiunti avverso il rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 21-bis, comma 2, d.l. n. 113/2016 assoggetta ad autorizzazione regionale le apparecchiature con campo non superiore a 4 tesla; l’art. 5, comma 2, d.P.R. n. 542/1994 subordina il provvedimento alla verifica di compatibilità con la programmazione sanitaria. Il D.M. Salute 14 gennaio 2021 e il regolamento reg. Puglia n. 9/2022 hanno poi distinto tra macchina settoriale, installabile senza autorizzazione, e grande macchina, soggetta a verifica del fabbisogno.

Il Tribunale richiama l’indirizzo del Consiglio di Stato n. 5390 del 2014 e n. 3140 del 2017: le macchine a basso campo di nuova generazione possono eseguire prestazioni non limitate agli arti, ma ciò non le esime dall’autorizzazione regionale. La potenza inferiore a 0,5 tesla non basta a qualificare l’apparecchiatura come settoriale, poiché rileva il criterio funzionale, cioè l’attitudine a indagini su distretti corporei ulteriori.

Applicando tali principi, la RMN installata presso il concorrente risultava autorizzata dalla Regione come apparecchiatura idonea a prestazioni total body e aveva scontato la verifica di compatibilità sul fabbisogno delle grandi macchine. La D.D. n. 61 del 27 marzo 2006 la includeva espressamente nell’atto ricognitivo delle grandi macchine; la successiva autorizzazione del 2013 era rilasciata in aggiunta a un’altra grande macchina. Irrilevante l’inserimento nell’atto ricognitivo delle RMN open del 2019, superato dalle modifiche normative.

Il Collegio esclude che il regolamento reg. n. 9/2022 abbia disposto una riclassificazione delle apparecchiature già autorizzate: nessun errore di calcolo è dunque imputabile alla Regione. Il ricorso è respinto. I motivi aggiunti sono inammissibili, perché rivolti contro il rigetto di una mera istanza di autotutela, rispetto alla quale non sussiste alcun dovere di riesame, e perché riproduttivi dei vizi già dedotti. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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