Domanda risarcitoria per esposizione ad amianto: decadenza per il pubblico impiego ante 1998 (TAR Lazio n. 13190 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro pubblico anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. Il termine ha natura di decadenza sostanziale e non processuale, comportando l’estinzione delle domande proposte oltre tale data. La decadenza opera in modo autonomo rispetto alla prescrizione del diritto, che richiede apposita eccezione di parte. Il mancato riconoscimento formale dell’agente eziologico della patologia non incide sulla decorrenza del termine decadenziale, se il nesso causale tra servizio e malattia era già noto agli interessati.
Il Fatto
Gli eredi di un ex dipendente civile della Marina Militare, deceduto per mesotelioma pleurico, proponevano ricorso al TAR Lazio per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal proprio dante causa, asseritamente derivati dall’esposizione ad amianto durante l’attività lavorativa. L’infermità era stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio nel 1981 e, successivamente, era stato riconosciuto agli eredi l’equo indennizzo. L’azione risarcitoria era stata intrapresa nel 2023.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rilevato d’ufficio un profilo di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., per intervenuta decadenza ex art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, assegnando alle parti il termine per dedurre. La norma, originariamente introdotta dall’art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80/1998, riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, solo se proposte entro il 15 settembre 2000.
Il Collegio ha richiamato la costante interpretazione secondo cui il termine di cui all’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 ha natura di decadenza sostanziale, comportando l’estinzione delle domande relative al periodo pregresso se non proposte entro il termine perentorio. Ha, inoltre, ricordato che la disposizione ha superato il vaglio di costituzionalità, in quanto finalizzata a incanalare verso il giudice amministrativo il contenzioso pregresso con un preciso limite temporale.
Il Tribunale ha ritenuto inconferente la tesi dei ricorrenti in merito alla maturazione della prescrizione, in quanto la decadenza opera d’ufficio e non richiede eccezione di parte. Ha, inoltre, evidenziato come il nesso causale tra servizio e patologia fosse già noto agli eredi nel 1981 e che, comunque, la stessa memoria di parte ricorrente indicava nella L. n. 257/1992 il momento di conoscenza pubblica della correlazione tra esposizione ad amianto e mesotelioma, epoca comunque anteriore al termine decadenziale del 2000.
Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizionabilità della domanda, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero costituito.
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Nota della Redazione
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