Interdittiva antimafia e rinvio a giudizio: irrilevanza del “nulla osta” del casellario giudiziale (TAR Abruzzo n. 92 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interdittiva antimafia può essere legittimamente fondata anche su un quadro indiziario che, pur non essendo sfociato in una condanna definitiva, risulti tuttavia aggravato dalla sopravvenienza di un rinvio a giudizio per delitti gravi. In tale contesto, la circostanza che il casellario giudiziale rechi la dicitura “nulla” è irrilevante, attesa l’autonomia tra giudizio amministrativo e giudizio penale. La mancata instaurazione del contraddittorio non vizia il provvedimento quando il rinvio a giudizio integri una situazione di particolare allarme sociale che giustifica la rapida adozione di misure preventive, escludendo il fumus boni iuris in sede cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il decreto con cui il Prefetto di L’Aquila aveva disposto nei suoi confronti l’interdittiva antimafia, lamentando in particolare la mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale e l’assenza di precedenti penali a carico del socio amministratore. A sostegno dell’impugnativa, la società evidenziava che il certificato del casellario giudiziale del predetto soggetto risultava “nullo”. Il ricorso era accompagnato dall’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il TAR, in una sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris del ricorso, ritenendo il quadro indiziario posto a fondamento dell’interdittiva non soltanto persistente ma addirittura aggravato. Il Collegio ha valorizzato il fatto che, in data -OMISSIS- 2025, fosse stato emesso un decreto di rinvio a giudizio a carico del socio amministratore della società ricorrente per quattro distinti capi di imputazione, ivi menzionato quale soggetto che avrebbe partecipato all’associazione.
Quanto alla dedotta irrilevanza penale, il TAR ha chiarito che la circostanza che il certificato del casellario giudiziale rechi la dicitura “nulla” non assume rilievo, in quanto sussiste una piena autonomia tra il giudizio amministrativo e quello penale. La valutazione amministrativa che sottende l’interdittiva non richiede una condanna definitiva, potendo basarsi su elementi indiziari oggettivamente sintomatici del pericolo di infiltrazione mafiosa.
Infine, con riguardo alla mancata instaurazione del contraddittorio, il Collegio ha sottolineato che il sopravvenuto rinvio a giudizio integra una situazione di particolare allarme che impone la rapida attuazione di misure preventive, rendendo legittima la compressione delle garanzie partecipative. Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase.
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Nota della Redazione
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