Revoca della proroga della concessione sportiva tra incompetenza e recesso contrattuale (TAR Calabria n. 1055 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di un provvedimento che si limiti alla mera presa d’atto di una revisione convenzionale è illegittima quando la giunta comunale la adotti in violazione del riparto di competenze, spettando ai dirigenti l’adozione dei provvedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000. La revoca ex art. 21-quinquies legge n. 241 del 1990 richiede il sopravvenire di motivi di pubblico interesse o la rivalutazione dell’interesse originario, non potendo fondarsi su un preteso inadempimento del gestore privo di riscontro. L’incongruenza tra le ragioni dell’atto di indirizzo e quelle del provvedimento conclusivo integra violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241 del 1990. La revoca non è idonea, di per sé, a travolgere un accordo contrattuale privo di clausola di recesso unilaterale, né a determinare la reviviscenza del termine originario della concessione.
Il Fatto
All’esito di una manifestazione di interesse, una associazione sportiva assumeva la gestione del campo da calcio comunale in forza di convenzione del 17 dicembre 2018, con scadenza al 30 giugno 2023. Il rapporto veniva poi prorogato di tredici anni e dieci mesi con delibera di giunta n. 30 del 6 maggio 2021, in ragione dei lavori rendicontati dal gestore e tradotti in mensilità, oltre alla proroga normativa disposta dall’art. 216, comma 2, d.l. n. 34 del 2020.
Con delibera n. 9 del 22 novembre 2021, qualificata come atto di indirizzo, la giunta decideva di revocare la convenzione per ampliare l’accesso ad altre associazioni e garantire parità di trattamento. Seguiva la comunicazione di avvio del procedimento e le osservazioni del gestore. Con delibera n. 3 del 27 gennaio 2022 la giunta revocava la precedente delibera n. 30, mantenendo la sola proroga normativa, ma fondando la decisione su un diverso presupposto: la ritenuta mancanza di documentazione sui lavori. Il gestore impugnava gli atti davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto la questione di giurisdizione. Benché la revoca investa un atto di natura privatistica, gli impianti sportivi comunali costituiscono bene patrimoniale indisponibile secondo la giurisprudenza richiamata (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 16 aprile 2003, n. 1991/2023). Ne deriva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., trattandosi di controversia su rapporti di concessione di beni pubblici.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio rileva il vizio di incompetenza, che assume carattere assorbente rispetto alle altre censure come precisato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, Ad. Pl., sent. 27 aprile 2015 n. 5). La revoca, avente natura di provvedimento amministrativo, è stata emanata dalla giunta in violazione del riparto fissato dall’art. 4 d.lgs. n. 165 del 2001 e dall’art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000, che assegna ai dirigenti l’adozione degli atti di gestione.
Ricorre inoltre la violazione dell’art. 21-quinquies legge n. 241 del 1990: la revoca si fonda non già su sopravvenuti motivi di pubblico interesse o su una rivalutazione dell’interesse originario, ma su un preteso inadempimento del gestore, legato alla ritenuta carenza documentale, privo di riscontro e smentito dalla stessa delibera n. 30.
Il Tribunale stigmatizza anche la disomogeneità tra le ragioni dell’atto di indirizzo, trasfuse nella comunicazione di avvio, e quelle del provvedimento conclusivo. Tale difformità ha disorientato il gestore, compromettendone i diritti partecipativi e integrando violazione dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1, comma 2-bis, legge n. 241 del 1990.
Il profilo decisivo attiene ai rapporti contrattuali. L’art. 2 della convenzione prevede la proroga in relazione all’entità degli investimenti, ma non contempla alcun potere di recesso unilaterale. La delibera n. 30 costituiva mera presa d’atto della revisione convenzionale stipulata dal r.u.p., organo competente ex art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000. La sua revoca, fondata su ragioni smentite dagli atti, non è idonea a determinare la reviviscenza del termine originario, occorrendo a tal fine un atto negoziale di risoluzione o recesso. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento della delibera n. 3 del 2022 e mantenimento della proroga di 166 mesi.
Nota della Redazione
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