Appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo cessazione effetti atto (Cons. Stato n. 10554 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse l’appello proposto dall’amministrazione avverso la sentenza che ha annullato un provvedimento di sospensione dell’attività avente una durata predeterminata ormai esauritasi, quando sia rimasta incontestata la reiezione della domanda risarcitoria. L’effetto di durata ab origine fissato dall’atto, e non la sola intervenuta sospensione giudiziale, determina l’esaurimento degli effetti del provvedimento. Il venir meno dell’interesse a una pronuncia di riforma integra una condizione dell’azione rilevabile d’ufficio, non superabile dalla mera rimessione alle valutazioni del Collegio. La compensazione delle spese consegue alla soccombenza formale dell’appellante, salvo ragioni assorbenti di equità.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un provvedimento con cui il Comune aveva disposto la sospensione per tre mesi dell’attività di un locale di pubblico spettacolo, adottato sulla base di accertamenti della Questura che avevano condotto a una notizia di reato per somministrazione di bevande alcoliche a minori. Il gestore impugnava dinanzi al TAR sia il provvedimento comunale sia la presupposta nota della Questura, chiedendo l’annullamento e il risarcimento del danno.
Il TAR accoglieva la domanda annullatoria, ritenendo che né l’art. 689 cod. pen., né l’art. 10 Tulps, né le funzioni di polizia amministrativa o i poteri di autotutela potessero fondare il potere esercitato. Respingeva invece la domanda risarcitoria per difetto dei presupposti della responsabilità aquiliana e compensava le spese. Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato non esamina nel merito i due motivi di gravame — incentrati sull’error in iudicando e sulla violazione della disciplina richiamata — e dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Il percorso argomentativo muove dalla natura del provvedimento gravato in primo grado: esso aveva un effetto di durata predefinita, pari a tre mesi, essendo stata disposta la sospensione “per mesi tre”. Adottato in data 30 gennaio 2020, l’atto ha ormai cessato i propri effetti. Il Collegio precisa che non rileva in senso contrario l’intervenuta sospensione giudiziale dell’efficacia, con successivo annullamento, poiché il termine era fissato ab origine quale durata temporale stabilita e risulta ormai decorso.
La Corte sottolinea inoltre che la domanda di risarcimento del danno derivante da quel provvedimento è stata respinta dal giudice di primo grado e che su tale capo il ricorrente non ha proposto impugnazione. Ne consegue che l’amministrazione appellante non conserva alcun interesse alla riforma della sentenza.
La Sezione valorizza poi il comportamento processuale tenuto dal Comune a seguito della ordinanza n. 3591 del 2024, con cui era stato sollecitato a chiarire l’effettiva persistenza dell’interesse. L’amministrazione si è limitata a rimettersi alle valutazioni del Collegio, senza ribadire né motivare il proprio interesse, tenendo così un contegno valutabile — anche ex art. 64, comma 4, cod. proc. amm. — in termini confermativi dell’assenza di attuale interesse alla decisione.
La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni ulteriore questione. Le spese con il Ministero dell’Interno, unico appellato costituito, sono compensate, rilevando in via assorbente che lo stesso si è limitato alla mera costituzione in giudizio con deposito degli atti di primo grado, con cui peraltro aveva resistito al ricorso.
Nota della Redazione
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