Diniego di SCIA in sanatoria su demanio fluviale e area indisponibile (TAR Calabria n. 388 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego opposto a una SCIA in sanatoria è legittimo quando l’opera insiste, anche solo parzialmente, su demanio idrico fluviale e su aree di cui il richiedente non abbia la disponibilità. Manca, in tal caso, il presupposto soggettivo dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, che richiede la titolarità dell’immobile o altro idoneo titolo di disponibilità. La presenza dell’opera su area demaniale determina di per sé l’insanabilità dell’intervento. Il provvedimento amministrativo plurimotivato resiste all’annullamento quando almeno una delle autonome ragioni giustificatrici risulti legittima.

Il Fatto

La ricorrente presentava al Comune una SCIA in sanatoria per la manutenzione straordinaria di un fabbricato. Il Comune aveva in precedenza emesso un’ordinanza di demolizione che interessava due manufatti realizzati in assenza di titolo abilitativo, dei quali uno ricadente anche su area demaniale.

Lo Sportello unico per l’edilizia adottava quindi il diniego definitivo della sanatoria, preceduto da un preavviso di diniego. La ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo tre motivi: la violazione del termine per le controdeduzioni, la presunta anteriorità del fabbricato rispetto alla legge n. 765/1967 e l’insussistenza del vincolo paesaggistico. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo rilevando che la ricorrente aveva ricevuto, tramite il portale SUE, il preavviso di diniego con assegnazione di dieci giorni per le osservazioni. Le memorie difensive erano però depositate solo successivamente all’adozione del provvedimento definitivo. Il contraddittorio procedimentale si era dunque regolarmente instaurato e il motivo risulta inammissibile.

Sul secondo motivo, il TAR rileva che l’istruttoria aveva accertato come il fabbricato insistesse in parte sul demanio idrico fluviale e, per la restante parte, su aree intestate a soggetti diversi dalla ricorrente. Tale circostanza impedisce l’applicazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, che presuppone la titolarità dell’immobile o altro idoneo titolo di disponibilità. La presenza dell’opera su area demaniale comporta, di per sé, l’insanabilità dell’intervento.

La dedotta anteriorità rispetto alla legge n. 765/1967 resta irrilevante: già il R.D. n. 523/1904 vietava le edificazioni entro dieci metri dagli argini dei corsi d’acqua demaniali. A ciò si aggiungono le limitazioni della normativa sul rischio idrogeologico e il vincolo paesaggistico dell’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004, che impone la fascia di rispetto di 150 metri dal corso d’acqua. L’area ricade inoltre, secondo il PSC, in zona destinata a servizi e verde pubblico, incompatibile con l’edificazione privata.

Il Collegio sottolinea infine che il provvedimento impugnato è plurimotivato: è sufficiente la legittimità di una sola autonoma ragione giustificatrice per condurre al rigetto dell’intero ricorso, come affermato dal Cons. Stato, sez. III, n. 1248 del 2025. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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