Sanzione ex art. 31 comma 4-bis T.U.E. e irrilevanza dell’affitto d’azienda (TAR Lazio n. 13180 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 costituisce un’autonoma misura afflittiva conseguente all’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione. Essa può essere legittimamente irrogata nei confronti del soggetto che rivesta la qualità di committente o comunque di responsabile dell’abuso, già destinatario dell’ordine di ripristino, a nulla rilevando la successiva stipulazione di un contratto di affitto d’azienda. Le contestazioni relative alla legittimità dell’ordinanza di demolizione e alla sussistenza dei presupposti dell’obbligo ripristinatorio devono essere fatte valere impugnando tempestivamente il predetto ordine, non già l’atto sanzionatorio che ne consegue.
Il Fatto
Una società, gestrice di un esercizio commerciale, impugnava la determinazione con cui il Comune le ingiungeva il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, per la mancata ottemperanza ad una precedente ordinanza di demolizione di opere abusive. La ricorrente, che aveva nel frattempo affittato l’azienda, eccepiva il difetto di legittimazione passiva e deduceva l’avvenuta ottemperanza, anche parziale, all’ordine demolitorio, nonché la pendenza di procedure di sanatoria che avrebbero determinato la sospensione delle sanzioni. Il giudizio cautelare veniva respinto e la causa, rinviata in attesa della definizione del giudizio concernente l’ordinanza di demolizione, successivamente rigettata con sentenza di questo stesso TAR, era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha premesso che la sanzione di cui all’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, introdotta dalla L. n. 164/2014, ha natura afflittiva ed è applicabile, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 16 dell’11 ottobre 2023, al responsabile dell’illecito che non abbia ottemperato all’ordine di demolizione, quale ulteriore conseguenza del vulnus arrecato al territorio. Ha quindi escluso la rilevanza dell’affitto d’azienda, intervenuto successivamente alla notifica dell’ordinanza di demolizione, non essendo tale contratto idoneo a far venire meno l’obbligo di rimozione delle opere abusive gravante sulla società in qualità di committente.
Quanto alla dedotta ottemperanza, il Tribunale ha ritenuto le allegazioni della ricorrente non provate o irrilevanti. In particolare, la rimozione degli apparati impiantistici è risultata smentita dalla documentazione fotografica acquisita, mentre la diversa distribuzione interna degli spazi costituiva solo uno degli abusi contestati. La doglianza sulla preesistenza della canna fumaria avrebbe dovuto essere proposta avverso l’ordinanza di demolizione e non avverso l’atto sanzionatorio, tanto più che la questione era già stata affrontata e rigettata nella sentenza n. 6300/2026, che aveva accertato la diversità della nuova installazione rispetto alla precedente.
Con riferimento alla C.I.L.A. in sanatoria e al condono edilizio del 1985, il Collegio ha affermato l’inapplicabilità della sospensione ex lege di cui all’art. 38 della L. n. 47/85 alla prima e ha rilevato come la pendenza di procedure di sanatoria dovesse essere fatta valere avverso l’ordinanza di demolizione. In ogni caso, la ricorrente non aveva dimostrato la coincidenza tra le opere non rimosse e quelle oggetto delle istanze di sanatoria.
La qualità di responsabile dell’abuso, già accertata dall’ordinanza di demolizione, è stata infine ritenuta correttamente attribuita alla ricorrente, con conseguente integrale rigetto del ricorso e condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
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Nota della Redazione
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