Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Marche n. 1055 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione quando questa, regolarmente costituita, non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, il ricorso è procedibile ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il giudice dichiara l’obbligo di esecuzione integrale del giudicato, assegna un termine per l’adempimento e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è rigettata quando non sussistano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del commissario assolva funzione acceleratoria.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme indicate, con condanna alle spese. La sentenza, notificata all’Amministrazione, è passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria.

La ricorrente lamenta la mancata esecuzione del titolo e propone ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituisce con memoria formale, senza opporre difese nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione di procedibilità. Tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996: il ricorso è pertanto procedibile.

Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. La P.A., costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Ricorrono dunque i presupposti per l’accoglimento.

Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, e assegna il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso nomina commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine, e provvederà entro i successivi 120 giorni adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato.

Il Collegio rigetta invece la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.: non si ravvisano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e si ritiene sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al pagamento negli importi liquidati, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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