Ottemperanza per carta docente inammissibile per mancata notifica del titolo esecutivo alla PEC del Registro PP.AA. (TAR Lombardia n. 3336 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza volto all’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, trova applicazione il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. La notificazione all’amministrazione dello Stato deve essere effettuata presso il domicilio digitale indicato nel Registro delle PP.AA.; soltanto in caso di mancata indicazione in tale elenco è valida la notifica all’indirizzo estratto dal Registro IPA, ai sensi dell’art. 16-ter, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 179/2012. La notifica eseguita a un indirizzo PEC diverso, ancorché desunto da comunicati ministeriali, non è idonea a far decorrere il termine e determina l’inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Il Tribunale di Monza, Sezione lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare la c.d. carta docente alle ricorrenti, con accredito di somme per le annualità indicate. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia, l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Le interessate proponevano quindi ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.c., chiedendo l’adozione dei provvedimenti necessari e la nomina di un commissario ad acta, oltre alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato un profilo di inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. Tale disposizione, che impone al creditore di attendere centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di agire in via esecutiva, si applica anche al giudizio di ottemperanza, considerata la sua natura di strumento di esecuzione forzata, quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato.

La questione centrale riguardava l’individuazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui effettuare la notificazione. La Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 16-ter del D.Lgs. n. 179/2012, i pubblici elenchi da cui estrarre il domicilio digitale includono il Registro delle PP.AA. L’utilizzo del Registro IPA è consentito solo in via subordinata, ossia quando l’amministrazione non abbia comunicato il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA.

Nel caso di specie, il Ministero aveva eletto quale domicilio digitale l’indirizzo uffgabinetto@postacert.istruzione.it, regolarmente iscritto nel Registro delle PP.AA. La notifica della sentenza era invece avvenuta presso un diverso indirizzo PEC, indicato in un comunicato ministeriale di natura organizzativa, privo di efficacia normativa.

La Corte ha escluso che tale modalità potesse considerarsi valida, non essendo l’indirizzo utilizzato quello ufficiale dell’ente risultante dai pubblici elenchi. Parimenti inidonea è stata ritenuta la notifica all’indirizzo estratto dal Registro IPA, poiché tale elenco può essere utilizzato solo in mancanza di indicazione nel Registro delle PP.AA.

Ne consegue che, non essendo iniziato a decorrere il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite in ragione della difesa di mero stile dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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