Carta docente, il TAR nomina il commissario per l’ottemperanza del giudicato (TAR Toscana n. 1318 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla sentenza che riconosce il diritto alla Carta docente è suscettibile di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. L’Amministrazione non può invocare alcun ostacolo normativo alla corresponsione quando il titolo esecutivo sia stato notificato all’organo competente alla liquidazione e sia ormai decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni. Accertata la mancata materiale corresponsione, il TAR dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, assegna un termine per l’adempimento e, in caso di inerzia, nomina il commissario ad acta individuato nel direttore generale dell’ufficio centrale del bilancio dell’Amministrazione resistente.
Il Fatto
Con ricorso al TAR Toscana il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta docente, per l’importo di 500,00 euro annui, per gli anni scolastici indicati in sentenza, condannando il Ministero dell’istruzione e del merito a metterla a disposizione.
La sentenza era stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione e passata in giudicato, come attestato dalle certificazioni di cancelleria depositate in giudizio. Il Ministero non ha mai corrisposto quanto dovuto. Il ricorrente ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative, compresa la nomina del commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato l’art. 114 cod. proc. amm. quale norma cardine del giudizio di ottemperanza. Il presupposto dell’azione è l’esistenza di un giudicato rimasto ineseguito: nel caso di specie la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e il titolo era stato ritualmente notificato in forma esecutiva all’Amministrazione.
La decisione ruota su un accertamento di puro fatto: non risulta dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto al ricorrente. L’Amministrazione, del resto, non si è costituita nonostante la regolare notificazione del ricorso presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Il TAR ha escluso l’esistenza di ostacoli normativi alla corresponsione. Il titolo esecutivo era stato notificato all’organo competente alla liquidazione e il termine di 120 giorni dell’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996 era ampiamente decorso. Quest’ultima disposizione, introdotta per la riscossione delle somme dovute dalle amministrazioni, fissa il periodo entro cui l’ente può provvedere al pagamento prima di rispondere dell’esecuzione.
Esclusa ogni causa di impossibilità o di ulteriore dilazione, e non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso per ottemperanza è stato accolto. Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo al ricorrente la Carta docente con le modalità e gli accessori indicati in sentenza.
Il TAR ha fissato in 30 giorni il termine per l’adempimento, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione. Scaduto inutilmente tale termine, il commissario ad acta — individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente o in un suo sostituto — provvederà entro i successivi 60 giorni, se del caso anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, secondo comma, del d.l. n. 669/1996. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.