Ottemperanza e sopravvenuta carenza di interesse con spese compensate (C.G.A.R.S. n. 1055 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non obbliga il giudice dell’ottemperanza ad applicare il criterio della soccombenza virtuale per le spese di lite. Una volta individuata la parte ipoteticamente soccombente, resta il potere discrezionale di disporre la compensazione, totale o parziale, purché alla base vi siano motivi esplicitamente indicati nella motivazione. Il ritardo nell’adempimento del giudicato che non risulti eccessivo rispetto alla data del pagamento costituisce ragione idonea a giustificare la compensazione integrale, fermo restando l’obbligo ex lege di rifusione del contributo unificato se versato.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal C.G.A.R.S., con sentenza n. 741 dell’1 ottobre 2024, la condanna della Presidenza della Regione Siciliana e della Giunta regionale al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, a chiusura di un precedente giudizio di ottemperanza.
Non avendo le Amministrazioni intimate provveduto al pagamento nonostante la notifica della sentenza in data 28 marzo 2025, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’obbligo di conformazione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per la successiva inosservanza. Solo dopo la notifica e il deposito del ricorso l’Amministrazione ha corrisposto quanto dovuto, comprensivo del contributo unificato di euro 300,00. La ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Preso atto della dichiarazione della ricorrente, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., essendo venuta meno la ragione dell’azione per effetto dell’intervenuto pagamento.
Sulla domanda di condanna alle spese, il C.G.A.R.S. ha escluso che la pronuncia di sopravvenuta carenza di interesse comporti un automatismo applicativo della soccombenza virtuale. La regola della condanna del soccombente è derogabile, e il giudice conserva un ambito di apprezzamento discrezionale, come affermato dalla Corte costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018.
Il Collegio ha richiamato l’orientamento della Corte di cassazione — Cass. n. 26083 del 2010, Cass. n. 11130 del 2015, Cass. n. 3148 del 2016 e, più di recente, Cass. n. 26622 del 2024 — secondo cui la parte ipoteticamente soccombente può essere individuata senza che ciò imponga la condanna: la compensazione resta possibile se sorretta da motivi esplicitati in motivazione.
Nel caso concreto la compensazione è stata disposta perché il ritardo nell’adempimento del giudicato, notificato il 28 marzo 2025, non è stato ritenuto eccessivo rispetto alla data del pagamento, intervenuto dopo il deposito del ricorso. Il Collegio ha così valorizzato i tempi effettivi dell’esecuzione come ragione idonea a giustificare la deroga alla regola delle spese.
Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con compensazione integrale delle spese del grado. Resta fermo l’obbligo ex lege di rifondere alla ricorrente il contributo unificato relativo al presente giudizio, se versato.
Nota della Redazione
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