Auto a noleggio: responsabilità del locatore per le infrazioni anteriori alla riforma (Cass. 5010/2026)
Sentenza della Corte di cassazione, Sezione II civile, n. 5010, depositata il 5 marzo 2026.
Questione esaminata
La società Sicily by Car aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a sanzioni per violazioni stradali commesse con veicoli concessi in locazione senza conducente. Sosteneva di non essere responsabile dopo avere comunicato tempestivamente alle amministrazioni i nominativi dei locatari e invocava la nuova formulazione dell’art. 196 del Codice della strada, che pone la responsabilità solidale sul locatario in luogo del proprietario.
Principio affermato
La modifica dell’art. 196 introdotta nel 2021, secondo cui nella locazione senza conducente risponde solidalmente il locatario e non il proprietario, ha natura innovativa e non retroattiva. Per le violazioni anteriori continua ad applicarsi la precedente disciplina, che rende il proprietario-locatore solidalmente responsabile insieme al locatario e al conducente. La mera comunicazione dei dati del locatario non libera il locatore da tale responsabilità.
Motivazione della Cassazione
La Corte ha escluso che la riforma del 2021 costituisca una norma di interpretazione autentica applicabile ai fatti pregressi. Per la disciplina anteriore, la responsabilità del proprietario-locatore rispondeva all’esigenza di assicurare all’Amministrazione un soggetto agevolmente identificabile, poiché il rapporto e l’identità del locatario erano noti innanzitutto al locatore. La comunicazione tempestiva del nominativo non eliminava quindi il vincolo solidale. Inoltre, il difetto di legittimazione passiva avrebbe dovuto essere dedotto impugnando tempestivamente i singoli verbali davanti al prefetto o al giudice di pace: la mancata opposizione li aveva resi definitivi e aveva determinato la formazione del titolo esecutivo. Il ricorso è stato rigettato.
Rilevanza pratica
Per le infrazioni commesse prima della riforma del 2021, le società di autonoleggio non possono sottrarsi al pagamento della sanzione soltanto dimostrando di avere comunicato il nominativo del cliente. Devono contestare nei termini ciascun verbale se intendono far valere l’assenza di responsabilità; una successiva opposizione alla cartella non consente di rimettere in discussione verbali ormai definitivi. Per le fattispecie successive opera invece la nuova regola che individua nel locatario il responsabile solidale in luogo del proprietario.