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RC auto scaduta: riduzione della sanzione per rinnovo entro quindici giorni (Cass. 5660/2026)

Ordinanza della Corte di cassazione, Sezione II civile, n. 5660, depositata il 12 marzo 2026.

Questione esaminata

La Corte ha esaminato il calcolo della sanzione applicata a un veicolo che aveva circolato senza copertura assicurativa. La polizza era scaduta l’8 maggio 2020 e, per effetto della disciplina emergenziale, la copertura era rimasta operativa sino al 7 giugno 2020. Il rinnovo era avvenuto il 17 giugno, entro quindici giorni da tale scadenza definitiva.

Principio affermato

Quando l’assicurazione per la responsabilità civile viene resa nuovamente operante entro quindici giorni dalla scadenza, l’art. 193, comma 3, del Codice della strada impone di ridurre alla metà la sanzione prevista dal comma 2. Il minimo applicabile diventa quindi 433 euro. Ai sensi dell’art. 202, se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione, tale minimo è ulteriormente ridotto del 30 per cento, sino a 303 euro.

Motivazione della Cassazione

La Cassazione ha ricostruito la successione dei termini: ai quindici giorni ordinari di tolleranza si aggiungevano gli ulteriori quindici previsti dalla normativa emanata durante l’emergenza sanitaria. La copertura risultava definitivamente scaduta il 7 giugno 2020, ma il rinnovo del 17 giugno era comunque intervenuto entro i quindici giorni successivi. Ricorrevano quindi le condizioni per la riduzione premiale prevista dall’art. 193, comma 3. Il Tribunale aveva invece ritenuto corretta una sanzione di 607,60 euro, confondendo l’importo indicato per il pagamento immediato con la corretta applicazione delle riduzioni previste dalla legge. La sentenza è stata cassata con rinvio.

Rilevanza pratica

La pronuncia chiarisce che, nei procedimenti per circolazione senza assicurazione, occorre distinguere la riduzione alla metà collegata al tempestivo rinnovo della polizza dalla successiva riduzione del 30 per cento prevista per il pagamento entro cinque giorni. Il calcolo non può essere ricostruito in modo presuntivo: il giudice deve individuare esattamente la scadenza effettiva della copertura e applicare in sequenza i benefici previsti dagli artt. 193 e 202 del Codice della strada.

PDF del provvedimento

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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