Omicidio e lesioni stradali aggravati: quando resta obbligatoria la revoca della patente (Cass. 5497/2026)
Ordinanza della Corte di cassazione, Sezione VII penale, n. 5497, depositata l’11 febbraio 2026.
Questione esaminata
L’imputato aveva patteggiato per reati di omicidio stradale o lesioni stradali aggravati dalla guida in stato di ebbrezza alcolica e dall’alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti. Il Tribunale aveva revocato la patente. Con il ricorso sosteneva che la revoca fosse stata applicata automaticamente, in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019.
Principio affermato
Dopo la sentenza costituzionale n. 88 del 2019 il giudice può sostituire la revoca con la sospensione soltanto quando, nei reati di omicidio stradale o lesioni stradali gravi o gravissime, non ricorrano le aggravanti previste dagli artt. 589-bis, comma 2, e 590-bis, comma 3, del codice penale. Se sono presenti la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti nelle ipotesi aggravate indicate, la revoca resta conforme alla legge.
Motivazione della Cassazione
La Corte ha ricordato che le sanzioni amministrative applicate con la sentenza di patteggiamento possono essere contestate in Cassazione per erronea od omessa applicazione. Nel merito, tuttavia, il motivo era manifestamente infondato: dalle imputazioni risultavano proprio le aggravanti della guida in stato di ebbrezza alcolica e in stato di alterazione da sostanze stupefacenti. Il caso rimaneva quindi fuori dall’area nella quale la Corte costituzionale ha riconosciuto al giudice la possibilità di scegliere la sospensione. La revoca disposta dal Tribunale è stata ritenuta corretta e il ricorso dichiarato inammissibile.
Rilevanza pratica
La pronuncia conferma che la sentenza costituzionale del 2019 non ha eliminato la revoca della patente nei casi più gravi. La verifica deve partire dal capo d’imputazione: solo in assenza delle aggravanti tassativamente indicate il giudice può valutare la sospensione in alternativa; quando tali aggravanti ricorrono, la revoca resta la conseguenza prevista dalla disciplina stradale.