Contaminazione ambientale e diffida provinciale tra istruttoria autonoma e valori di fondo (TAR Sardegna n. 1056 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di siti contaminati, l’ordinanza di diffida adottata dalla Provincia ai sensi dell’art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 è legittima quando l’amministrazione, pur muovendo dagli elementi acquisiti in sede penale, svolga una istruttoria autonoma mediante accertamenti, sopralluoghi, interlocuzione con il privato e richiesta di parere all’ARPA. Il nesso di causalità tra attività del gestore e superamento delle CSC può essere dimostrato con presunzioni semplici e secondo il criterio del più probabile che non; incombe sul soggetto individuato come responsabile l’onere di documentare in modo specifico l’eventuale responsabilità di terzi. La riconduzione dei superamenti ai valori di fondo naturale non opera automaticamente, ma richiede il piano di indagine condiviso con l’ARPA e la determinazione dell’Agenzia ai sensi dell’art. 242, comma 13-ter, d.lgs. n. 152/2006. Ai fini dell’individuazione delle CSC rileva la destinazione urbanistica vigente, salvo prova documentale di un uso effettivo difforme e consolidato. La comunicazione di avvio del procedimento, le comunicazioni di ripresa e i pareri privi di autonoma portata provvedimentale non sono autonomamente impugnabili.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di uno stabilimento per la produzione di clinker e cemento, impugnava la comunicazione di avvio del procedimento con cui la Provincia del Sud Sardegna aveva attivato le indagini previste dagli artt. 244 e 245 d.lgs. n. 152/2006 in relazione a un sito interessato dal rinvenimento di rifiuti interrati. Il procedimento traeva origine dalle segnalazioni dei Comuni, a loro volta informati dal Nucleo Operativo Ambientale dei Carabinieri nell’ambito di indagini penali.

Con tre successivi atti di motivi aggiunti la società estendeva il gravame alla comunicazione di ripresa del procedimento, al parere reso dall’ARPA e, infine, alla ordinanza di diffida adottata dalla Provincia con la correlata relazione istruttoria. La ricorrente contestava il difetto di istruttoria, l’acritico recepimento delle risultanze della consulenza tecnica del pubblico ministero, l’erronea applicazione delle CSC, la mancata considerazione dei valori di fondo naturale e il difetto del nesso eziologico con la propria attività. Proponeva intervento ad opponendum un soggetto che dichiarava di aver contratto una patologia in correlazione con le attività contestate.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara ammissibile l’intervento ad opponendum, ravvisando in capo all’interveniente un interesse differenziato rispetto alla generalità dei consociati, in quanto titolare di un interesse di fatto, anche solo indiretto e riflesso, al mantenimento del provvedimento impugnato. Quanto alla tardiva costituzione del Comune, si afferma che il termine dell’art. 46 cod. proc. amm. non ha carattere perentorio, ma la costituzione tardiva comporta le preclusioni processuali, restando ammesse le sole difese orali.

Nel merito, il Tribunale dichiara inammissibili per carenza d’interesse il ricorso introduttivo e i primi due motivi aggiunti. La comunicazione di avvio è atto endoprocedimentale, privo di portata lesiva; negli stessi termini si collocano la comunicazione di ripresa e il preliminare riscontro alle osservazioni; il parere ARPAS si autoqualifica come privo di natura provvedimentale autonoma.

Passando ai terzi motivi aggiunti, il Collegio respinge tutte le censure. Dalla documentazione emerge che il provvedimento non è il frutto di un acritico recepimento degli atti penali, ma di una complessa istruttoria autonoma: sopralluoghi, acquisizione delle controdeduzioni della società, sospensione procedimentale e parere dell’ARPA. Quanto alla potenziale contaminazione, le analisi evidenziano superamenti delle CSC per più parametri nelle acque e, per l’area interessata, nei terreni; l’ISPRA segnala i rifiuti interrati come sorgenti attive di contaminazione.

Sul nesso causale il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui, in materia ambientale, è sufficiente il criterio del più probabile che non (Cons. Stato n. 7121 del 2018; n. 5668 del 2017). Il gestore non può limitarsi a prospettare genericamente la responsabilità di terzi (Cons. Stato n. 5668 del 2017; n. 5506 del 2025). Sulle CSC, rileva la destinazione urbanistica vigente e la riconduzione dell’area agricola a uso sensibile. I valori di fondo naturale spettano all’ARPA con la procedura dell’art. 242, comma 13-ter, non attivata. Legittima è anche l’estensione dell’obbligo di caratterizzazione ai terreni, in applicazione del principio di precauzione. Le valutazioni tecnico-scientifiche sono sindacabili solo per risultati abnormi o illogici (Cons. Stato n. 4587 del 2022).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *