Valutazione tecnica in gara e verbalizzazione dei coefficienti individuali dei commissari (Cons. Stato n. 1053 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione delle offerte tecniche con attribuzione di coefficienti discrezionali non comparativi, la circostanza che i commissari esprimano coefficienti coincidenti per la quasi totalità dei sub-criteri non integra di per sé indizio di illegittimità né consente di desumere, con ragionamento a ritroso, l’assenza della fase di valutazione individuale. Il giudizio di ciascun commissario può maturare all’esito del confronto collegiale, che assolve alla funzione di omogeneizzare posizioni potenzialmente divergenti, senza che ciò ne imponga l’autonoma verbalizzazione. Il calcolo della media aritmetica dei coefficienti individuali costituisce meccanismo di sintesi meramente eventuale, operante quando la dialettica collegiale non abbia consentito l’armonizzazione dei giudizi. È pertanto conforme alla lex specialis la condotta della commissione che distingua l’attribuzione individuale dei coefficienti dalla successiva assegnazione dei punteggi mediante prospetto riepilogativo, non essendo imposta una specifica modalità di verbalizzazione.
Il Fatto
La controversia riguarda il lotto n. 3 della gara indetta da una centrale di committenza regionale per l’affidamento del servizio di pulizia e disinfezione di ambienti sanitari, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Dopo una prima aggiudicazione e un articolato contenzioso, la stazione appaltante ha nuovamente aggiudicato il lotto con determinazione del 21 febbraio 2025.
La ricorrente in primo grado ha impugnato la prima e la seconda aggiudicazione, deducendo in particolare la violazione dell’art. 21.2 del Disciplinare, che impone l’attribuzione del coefficiente da parte di ciascun commissario e il successivo calcolo della media aritmetica. Il TAR ha accolto nei limiti il ricorso per motivi aggiunti, ritenendo che le valutazioni fossero state assunte in via collegiale anziché individuale. Due appelli principali hanno investito tale statuizione, insieme a un appello incidentale della ricorrente soccombente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, riuniti i ricorsi, esamina anzitutto gli appelli principali della stazione appaltante e dell’aggiudicataria, concentrati sull’erronea applicazione delle regole di gara in materia di attribuzione dei coefficienti. La questione giuridica centrale attiene alla distinzione tra la fase di valutazione individuale dei singoli commissari e quella collegiale di calcolo della media.
Richiamando l’Adunanza plenaria n. 16 del 2022, la Corte ribadisce che le valutazioni espresse dai commissari nella forma del coefficiente numerico non comparativo possono ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga l’autonoma verbalizzazione. Il confronto collegiale è fisiologico e ammissibile, purché ciascun commissario esprima il grado di preferenza in base al proprio personale convincimento.
Sulla scorta della giurisprudenza della Sezione (Cons. Stato n. 1012 del 2025 e n. 8003 del 2024), il Collegio esclude che la costante coincidenza dei coefficienti assegnati dimostri l’assenza della fase individuale. La mancanza di una valutazione autonoma, si osserva, non può essere desunta automaticamente dal risultato uniforme, non essendo questo univocamente indicativo del fatto che i coefficienti non esprimano l’opinione maturata da ciascun componente all’esito del confronto interno.
I verbali di gara confermano che i commissari hanno proceduto in autonomia alla verifica delle offerte e che solo successivamente la commissione ha redatto i prospetti riepilogativi dei punteggi. Ne risulta rispettata la lex specialis, non sussistendo un obbligo di specifica modalità di verbalizzazione. Gli appelli principali sono pertanto fondati.
Quanto all’appello incidentale, la Corte ne respinge i tre mezzi. L’interesse alla impugnazione della prima aggiudicazione è venuto meno per effetto della riforma della statuizione di primo grado. La mancata impugnazione tempestiva della nota del RUP che ha rimodulato i lotti rende inammissibile la doglianza, non potendo l’operatore economico contestare l’ottemperanza senza aver impugnato la decisione che l’ha originata. Il provvedimento del RUP, meramente esecutivo del dictum giudiziale, non è affetto da incompetenza, operando inoltre il limite dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
Nota della Redazione
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