Divieto di ritorno e legalità delle misure di prevenzione (TAR Toscana n. 1057 del 27.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le censure di indeterminatezza che la Corte costituzionale e la Corte EDU hanno rivolto alle categorie di pericolosità sociale previste dall’art. 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 159/2011 non si estendono alla fattispecie di cui alla lett. c) della medesima disposizione. Quest’ultima individua in modo sufficientemente chiaro, definito e prevedibile i tipi di comportamento da valutare ai fini del giudizio di pericolosità, con riferimento a reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Il sindacato di legalità non può quindi essere esteso alla disciplina legislativa in via meramente generica. La misura del divieto di ritorno nel territorio di un Comune, adottata ai sensi degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011, è legittima quando la pericolosità è desunta da un complesso di elementi concreti e significativi corrispondenti a quelli tipizzati dal legislatore.

Il Fatto

Il Questore di Pistoia ha disposto a carico del ricorrente, ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica, il divieto di ritornare nel territorio del Comune di Montecatini Terme senza preventiva autorizzazione, per la durata di due anni. Il provvedimento si fonda su un controllo di polizia nel corso del quale l’interessato era stato trovato in possesso di due grossi coltelli da cucina, di cui non aveva saputo giustificare il porto, e sui numerosi precedenti penali e di polizia raccolti a suo carico, oltre alla frequentazione abituale di soggetti con precedenti analoghi.

Il ricorrente ha impugnato la misura lamentandone il carattere eccessivamente afflittivo e punitivo e deducendone l’illegittimità alla luce dei principi elaborati dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 24 e 25 del 2019, a loro volta fondate sulla pronuncia della Corte EDU De Tommaso c. Italia del 23 febbraio 2017. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 107 del 2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma la valutazione di infondatezza già espressa in sede cautelare, rilevando che nelle more non è stata svolta alcuna ulteriore attività difensiva. Il nucleo della questione riguarda il rapporto tra misure di prevenzione e principio di legalità, con particolare riferimento al requisito di determinatezza delle categorie di pericolosità sociale.

Il Tribunale esclude la pertinenza del richiamo alle sentenze nn. 24 e 25 del 2019. Quelle pronunce non riguardano la disposizione applicata nel caso concreto, ma la sorveglianza speciale e le misure patrimoniali del sequestro e della confisca, adottate nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 1, lett. a), d.lgs. n. 159/2011. L’incostituzionalità aveva colpito il riferimento ai “traffici delittuosi”, formula troppo vaga per selezionare i delitti idonei a fondare il giudizio di pericolosità.

Analoga delimitazione vale per la pronuncia della Corte EDU. La condanna dell’Italia in De Tommaso c. Italia ha riguardato il carattere indeterminato delle categorie di pericolosità semplice e l’eccessiva vaghezza di talune prescrizioni imposte all’interessato, come quella di “vivere onestamente” o di “rispettare le leggi”.

Il Collegio ne deduce che le medesime censure di violazione dei principi di certezza, precisione e prevedibilità non possono essere estese alla categoria descritta dall’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011. Qui il legislatore individua in modo sufficientemente chiaro, definito e prevedibile gli specifici tipi di comportamento rilevanti ai fini della valutazione del pericolo per la società. L’applicazione al caso concreto lo conferma: la pericolosità è stata desunta da un complesso di elementi concreti e significativi, corrispondenti a quelli tipizzati.

La censura di violazione del principio di legalità è pertanto respinta, anche perché rivolta in modo generico e contestuale tanto alla disciplina legislativa quanto al provvedimento impugnato. Nel resto il ricorso è generico: i presupposti di fatto non sono contestati e la motivazione dell’atto appare idonea. Il ricorrente, gravato da numerosi precedenti, è stato rintracciato in un Comune dove non risiede, non ha domicilio né svolge attività lavorativa, ed è stato trovato in possesso di due grossi coltelli il cui porto ha giustificato in modo non credibile. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese di merito e conferma della liquidazione della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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