Silenzio assenso sull’istanza e divieto di sospensione dei lavori (TAR Abruzzo n. 112 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Sulle istanze di autorizzazione unica per l’installazione di stazioni radio base, disciplinate dall’art. 44 CCE (già art. 87 d.lgs. n. 259/2003), il silenzio assenso si forma anche quando l’istanza e il suo oggetto non corrispondano alla disciplina regolamentare locale, restando integro il potere dell’amministrazione di intervenire in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990. Formatosi il titolo, il Comune non può sospendere i lavori né contestare la validità dell’iter autorizzativo, disponendo così un diniego tardivo. L’esercizio dell’autotutela postula la puntuale ricognizione degli interessi coinvolti e l’argomentata indicazione delle concrete esigenze pubblicistiche che impongono la caducazione, non esaurendosi nella mera esigenza di ripristino della legalità violata. Il regolamento comunale adottato ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 non può introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio.
Il Fatto
La società ricorrente presenta al Comune di Giulianova l’istanza per la realizzazione di una nuova infrastruttura di telecomunicazioni ai sensi dell’art. 44 CCE. Decorso il termine procedimentale, l’amministrazione non adotta alcun diniego e chiede invece integrazioni documentali, tardivamente e oltre il termine perentorio fissato dal comma 6 della stessa disposizione. Sospende poi i lavori con provvedimento del 18.07.2023 e, successivamente, con ordinanza n. 298 del 13.09.2023, disponendo una sospensione sine die dei lavori.
La società impugna i provvedimenti davanti al TAR Abruzzo, deducendo l’avvenuta formazione del silenzio assenso e l’illegittimità della sospensione. Chiede inoltre l’annullamento del piano comunale per la protezione dalle esposizioni elettromagnetiche e del coevo regolamento, nella parte in cui dettano una disciplina contrastante con la normativa statale.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dalla qualificazione del termine procedimentale. L’art. 44 CCE prevede che le istanze di autorizzazione si intendano accolte se, entro il termine perentorio, non sia comunicato un diniego o un parere negativo dell’organismo competente ai controlli. Il termine originario di novanta giorni è stato ridotto a sessanta dall’art. 18, comma 5, lett. a), del d.l. n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2023.
Su questa base il TAR afferma che, una volta formatosi il silenzio assenso, l’amministrazione non può più mettere in discussione la validità del titolo conseguito dall’operatore né sospendere i lavori eccependo l’illegittimità dell’autorizzazione, se non esercitando i poteri di autotutela ex art. 21 nonies della legge n. 241/1990. Il silenzio si forma anche in difformità dalla disciplina sostanziale regolamentare, secondo l’insegnamento di Consiglio di Stato n. 7774/2023. I provvedimenti impugnati non possiedono i requisiti formali e sostanziali per valere come annullamento in autotutela: difetta la motivazione sull’interesse pubblico attuale e concreto, non essendo sufficiente il richiamo al ripristino della legalità, come ribadito da Cons. St., Sez. VI, n. 341/2017.
Quanto alla asserita carenza di titolo, il collegio conferma la prevalenza e la specialità del Codice delle comunicazioni rispetto al TU Edilizia. L’art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001, nella parte in cui qualifica gli impianti di telecomunicazioni come nuova costruzione, è da ritenersi implicitamente abrogato per incompatibilità dalla disciplina sopravvenuta del Codice. L’autorizzazione unica assorbe i profili edilizi e urbanistici, come già affermato da TAR Abruzzo, Sez. I, n. 392/2023.
Sul piano regolamentare il TAR condivide la censura della ricorrente. L’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 vieta ai Comuni di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. La potestà regolamentare non può tradursi in un divieto generalizzato di installazione in aree predefinite, secondo l’orientamento di Cons. Stato n. 8341/2022, n. 5284/2022 e n. 2621/2023. L’individuazione di siti unici ammessi inverte il criterio normativo e non è consentita. Il piano annuale degli insediamenti non costituisce presupposto ostativo alla formazione del silenzio, potendo essere integrato in corso d’anno (Cons. St., Sez. III, n. 5172/2020; n. 2073/2019). Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento in parte qua dei provvedimenti e condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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