La revoca del porto d’armi non può fondarsi su un singolo episodio senza valutare la personalità (TAR Valle d’Aosta n. 13 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto d’armi richiede una valutazione discrezionale che, pur potendo fondarsi su considerazioni probabilistiche, deve essere sostenuta da una istruttoria esaustiva e da una motivazione congrua e coerente. Il mero recepimento di una denuncia per un episodio isolato, senza un approfondimento della personalità del titolare basato su elementi ulteriori ed esterni alla vicenda, non è sufficiente a fondare il giudizio di inaffidabilità. La semplice denuncia di reato, infatti, non è di per sé circostanza idonea a giustificare l’interdizione dalla detenzione delle armi. Il provvedimento di revoca ha natura cautelare e non sanzionatoria, ma l’Amministrazione deve comunque evidenziare, in motivazione, le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto incapace di custodire con sicurezza le armi. In definitiva, il rischio di abuso non può essere derivato da un singolo accadimento che, isolatamente considerato, non possa sorreggere la revoca per carenza di elementi sulla personalità del detentore. In caso di accoglimento, le spese possono essere compensate se la condotta dell’interessato ha ingenerato motivi di sospetto non del tutto ingiustificati.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente comunale, aveva convocato la propria superiore per l’istruzione di una pratica. Nel corso della seduta, il Segretario comunale sollevava critiche che inducevano il dipendente a sospenderla, dando origine a un animato diverbio. Nella stessa giornata, i Carabinieri, a seguito della querela sporta dal Segretario comunale, ritiravano cautelativamente le armi e le munizioni in possesso del ricorrente. La Questura di Aosta, dopo aver comunicato l’avvio del procedimento, revocava la licenza di porto d’armi per uso caccia.
Avverso detto provvedimento, il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contestando la genericità delle ragioni poste a fondamento della revoca. L’Amministrazione si costituiva in giudizio instando per il rigetto del ricorso. Il Tribunale adito respingeva l’istanza cautelare, ma all’esito dell’udienza pubblica tratteneva la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Valle d’Aosta premette che gli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. attribuiscono all’Autorità di pubblica sicurezza un ampio potere discrezionale nel valutare l’affidabilità del richiedente o del titolare di una licenza di porto d’armi. Tale potere, come chiarito dalla giurisprudenza citata, è finalizzato a prevenire possibili abusi nell’uso delle armi e non richiede un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso pregresso.
Tuttavia, il Collegio precisa che l’esercizio di tale discrezionalità non può prescindere da un’istruttoria esaustiva e da una motivazione congrua che dia conto delle circostanze di fatto specifiche che hanno indotto l’Amministrazione alla revoca. Non sono sufficienti argomentazioni generiche, assertive o ripetitive. In particolare, la giurisprudenza ha evidenziato che la semplice denuncia di reato non costituisce, di per sé, circostanza idonea a giustificare l’interdizione dall’uso delle armi, essendo necessaria una valutazione complessiva della personalità del soggetto.
Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale rileva che il provvedimento di revoca non contiene alcun approfondimento della personalità del ricorrente che vada oltre l’episodio contestato. L’unico riferimento all’«animosità dimostrata nel contesto lavorativo» risulta essere una mera citazione del diverso provvedimento di divieto di detenzione adottato dal Presidente della Regione.
Quanto alla ricostruzione dei fatti, il Collegio osserva che dal verbale dei Carabinieri non emerge alcun contatto fisico tra il ricorrente e il Segretario comunale, né tanto meno la prospettazione di un male ingiusto che possa integrare gli estremi della minaccia. La valutazione del denunciante circa il “chiaro intento” di colpirlo è ritenuta una percezione soggettiva, comprensibile ma non sufficientemente corroborata. Dal certificato dei carichi pendenti non risultano iscrizioni e dalle sommarie informazioni testimoniali emerge null’altro che un diverbio animato.
Il TAR conclude che il provvedimento di revoca si fonda su un unico episodio che, sebbene non privo di significatività, risulta insufficiente a sostenere il giudizio prognostico di inaffidabilità, tanto più in assenza di elementi ulteriori sulla personalità del soggetto. L’Amministrazione non ha pertanto fatto corretto uso del potere discrezionale, e il provvedimento viene conseguentemente annullato. Le spese sono compensate, considerato che la condotta del ricorrente ha comunque ingenerato motivi di sospetto non del tutto ingiustificati.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.