Accesso agli atti dell’Agenzia delle Entrate e interesse difensivo nel contenzioso catastale (TAR Lombardia n. 3048 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso agli atti amministrativi, il diritto del contribuente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione catastale detenuta dall’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, non è escluso dalla circostanza che i documenti richiesti non abbiano assunto rilievo decisivo nei gradi di giudizio già esauriti. Rileva, in senso opposto, la circostanza che la stessa Amministrazione abbia fondato le proprie difese su quei dati, allegando accertamenti relativi a immobili similari. L’interesse alla ostensione resta attuale e concreto ove penda il termine per proporre ricorso per Cassazione avverso la decisione di secondo grado, potendo la conoscenza dei documenti contribuire alla costruzione di ulteriori argomenti in sede di legittimità. L’assenza di allegazioni e di opposizione dei terzi proprietari, informati dell’iniziativa procedimentale, preclude il rilievo dei profili di riservatezza.

Il Fatto

Una società proprietaria di un immobile adibito a cinema ha impugnato dinanzi al giudice tributario un avviso di accertamento catastale in rettifica emesso nei suoi confronti, articolando la difesa anche mediante il raffronto con dati di altri cinema. A tal fine ha presentato in data 18 aprile 2025 istanza di accesso alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, per ottenere la documentazione catastale, anche interna e relativa a proprietà terze, utilizzata a fini fiscali.

Di fronte al silenzio serbato dall’Amministrazione, la società ha proposto ricorso per l’accertamento del proprio diritto. Nelle more, con nota del 19 giugno 2025, l’Agenzia ha fornito copia della sola documentazione relativa all’unità immobiliare oggetto del contenzioso, con successiva contestazione mediante motivi aggiunti. Le Amministrazioni intimate hanno chiesto il rigetto, sostenendo che la rendita catastale è determinata per stima diretta e non per comparazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le pronunce della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, per verificare se la documentazione non ostesa fosse risultata effettivamente necessaria alla tutela degli interessi giuridici della ricorrente. In primo grado il giudice tributario ha dato ragione alla società sulla base del calcolo dei costi dei posti a sedere, riferito ai soli dati catastali della sua proprietà, motivando ad abundantiam il riferimento alla rendita di altri cinema.

In secondo grado la Corte di giustizia tributaria ha affermato che il calcolo della rendita va effettuato mediante il costo di ricostruzione deprezzato, con determinazione del valore dell’area sulla scorta dei soli dati catastali dell’interessata. Ne deriva che, per la parte non evasa, l’accesso non sarebbe stato necessario, in concreto, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, essendo corretta l’affermazione dell’Amministrazione secondo cui la rendita è determinata per stima diretta e non per comparazione.

Tuttavia il Collegio riconosce l’attualità e concretezza dell’interesse, sotto un duplice profilo. Da un lato, permangono possibilità processuali in capo alla parte, con riferimento al ricorso per cassazione. Dall’altro, è la stessa Agenzia delle Entrate ad essersi difesa allegando, seppure esemplificativamente, i dati catastali e i relativi accertamenti su strutture similari a quella della ricorrente.

Su tale base, i dati richiesti e specificamente riepilogati nell’istanza di accesso possono offrire alla ricorrente un’utilità concreta, consistente nella facoltà di verificare l’assenza di disparità di trattamento fiscale tra soggetti in situazioni analoghe. La loro conoscenza si inserisce in modo attuale nell’ultimo segmento del giudizio tributario, in relazione al quale è incontestata la pendenza dei termini di impugnazione.

Il Collegio esclude altresì che rilevino profili di riservatezza dei controinteressati: l’Amministrazione non ha né allegato tali profili né attestato un’opposizione raccolta dai terzi proprietari, informati dell’iniziativa procedimentale. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti di cui in motivazione, con ordine all’Agenzia di esibire la residua documentazione entro venti giorni dalla comunicazione. Il breve termine e la difficoltà interpretativa affrontata dall’Amministrazione escludono la nomina di un commissario ad acta. Le spese di lite sono compensate per la complessità e la parziale novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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