Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e termine esecutivo (TAR Emilia-Romagna n. 549 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui agli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. è esperibile anche per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, decorre dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione, idoneo allo scopo. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Commissario ad acta. Qualora questi sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso commissariale.

Il Fatto

I ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 289/2024 del 02.04.2024 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro. Con tale pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire loro, tramite il sistema della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, le somme rispettivamente indicate, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

Gli interessati hanno dedotto che la decisione è rimasta ineseguita nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma in data 2 aprile 2025. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che, alla luce di quanto addotto e documentato dai ricorrenti e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.

Il Collegio ha poi verificato la scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Detto termine è decorso, essendo intervenuta la notificazione della sentenza in data 15 aprile 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata quale domicilio digitale del Ministero, idoneo allo scopo.

Su quest’ultimo punto la sentenza richiama espressamente una pluralità di precedenti conformi dei giudici amministrativi, tra cui TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025, TAR Umbria n. 370 del 2025 e TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024, a conferma dell’orientamento consolidato sulla sufficienza della notifica al domicilio digitale.

Accogliendo la domanda, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o in dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si è dato luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, seguono la soccombenza del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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