Silenzio della Commissione PNRR-PNIEC e obblighi del MASE sul procedimento di VIA (TAR Puglia n. 1057 del 10.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di valutazione di impatto ambientale dei progetti ricompresi nel PNIEC e nell’allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 deve concludersi nei termini dell’art. 25, comma 2 bis, del medesimo decreto: la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC predispone lo schema di provvedimento e il direttore generale adotta la decisione. Decorsi inutilmente tali termini, il silenzio è illegittimo e il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere, se del caso mediante il potere sostitutivo di cui all’art. 25, comma 2 quater. L’indennizzo da mero ritardo ex art. 2 bis, comma 1 bis, legge n. 241/1990 presuppone invece la previa attivazione del potere sostitutivo nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine procedimentale, ai sensi dell’art. 28 d.l. n. 69/2013.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato al Ministero della transizione ecologica l’istanza per l’avvio della procedura di VIA, nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale ex art. 27 d.lgs. n. 152/2006, relativa a un impianto eolico da realizzarsi nei Comuni di Apricena e San Severo, per una potenza complessiva di 54 MW. La documentazione è stata pubblicata e la consultazione pubblica si è svolta il 7 settembre 2022.
Il procedimento non si è concluso entro il termine dell’11 gennaio 2023, fissato ai sensi dell’art. 25, comma 2 bis, d.lgs. n. 152/2006. La ricorrente ha quindi impugnato il silenzio della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del Ministero, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna all’indennizzo da ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie la domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a. Il progetto rientra tra quelli dell’allegato II alla Parte Seconda del Codice dell’Ambiente e tra quelli attuativi del PNIEC, con la conseguente applicazione dei tempi e delle modalità dell’art. 8, comma 2 bis, e degli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006. La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC è chiamata a esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA.
Risultano ampiamente decorsi i termini, senza che sia stato adottato l’atto conclusivo. Il Collegio rileva il silenzio sia della Commissione sia del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del MASE, individuato quale titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, commi 9 bis e 9 ter, legge n. 241/1990. L’istanza di accertamento dell’illegittimità del silenzio è pertanto accolta.
Il Tribunale ordina al MASE di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore, anche mediante esercizio del potere sostitutivo ex art. 25, comma 2 quater. In caso di inadempimento, su istanza della parte ricorrente, sarà nominato un commissario ad acta con oneri a carico delle amministrazioni resistenti.
Quanto alla domanda di indennizzo da mero ritardo, il Collegio distingue il rimedio risarcitorio ex art. 2 bis, comma 1, legge n. 241/1990, che richiede la prova del danno, della colpa e del nesso causale, dal rimedio indennitario ex comma 1 bis, che prescinde da tali elementi. L’ambito applicativo resta però circoscritto, in via sperimentale, ai procedimenti collegati all’inizio o alla continuazione dell’attività di impresa, in difetto del regolamento attuativo previsto dall’art. 28, comma 11, d.l. n. 69/2013.
La fattispecie rientra in tale ambito, trattandosi di produzione di energia da fonte rinnovabile, e i termini risultano decorsi. Manca tuttavia l’attivazione del potere sostitutivo da parte dell’istante, condizione richiesta dall’art. 28, comma 2, nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza. La domanda indennitaria è quindi respinta. Le spese sono compensate per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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