Sanatoria edilizia in zona bianca: doppia conformità rispetto al Comune competente (TAR Campania n. 2163 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanatoria edilizia, la verifica della doppia conformità richiesta dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 va compiuta esclusivamente con riferimento alla disciplina urbanistica ed edilizia del Comune nel cui territorio ricadono le opere abusive, sia al momento della realizzazione sia a quello della domanda. Non rileva la conformità dichiarata rispetto allo strumento urbanistico di un Comune confinante, ancorché le aree siano state oggetto di contestazione territoriale. In zona sprovvista di strumento di pianificazione, l’attività edilizia è disciplinata dall’art. 9, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, con il limite della densità massima fondiaria di 0,03 mc/mq. Non sussiste violazione del soccorso istruttorio quando l’amministrazione abbia indicato i documenti mancanti nella comunicazione dei motivi ostativi.
Il Fatto
Il ricorrente presentava al Comune di Pagani istanza di sanatoria edilizia ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per opere realizzate in difformità da una SCIA e da una CILA, già contestate con ordinanza di demolizione. Le opere insistono su un lotto catastalmente identificato nel territorio di quel Comune.
Il Comune comunicava i motivi ostativi all’accoglimento, rilevando l’incompletezza documentale e la carenza di conformità, trattandosi di zona priva di strumento urbanistico. Il ricorrente replicava, sostenendo la completezza della documentazione e chiedendo, in subordine, l’indicazione di quanto mancante. Il Comune rigettava l’istanza. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo violazione della disciplina regionale sui confini, degli artt. 20 e 36 del d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere e carenza di soccorso istruttorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso, scrutinando congiuntamente le censure per affinità contenutistica. Quanto al soccorso istruttorio, il primo motivo è infondato: la comunicazione dei motivi ostativi elencava espressamente i documenti mancanti ai fini della definizione della pratica, sicché l’amministrazione non ha omesso l’indicazione richiesta dalla parte.
Nel merito, le opere sono ritenute insanabili. La conformità delle opere abusive alla disciplina vigente, tanto al momento della realizzazione quanto a quello della domanda, deve essere confrontata con la strumentazione urbanistica del Comune nel cui territorio esse ricadono, dunque con le norme del Comune di Pagani e non di quello di Sant’Egidio del Monte Albino. Il Collegio richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 7855 del 21.08.2023, che ha definito la vicenda dei confini.
Da tale pronuncia si desume che le pretese del Comune confinante esulano dai poteri amministrativi di accertamento dei confini, implicando rivendicazioni di diritti sulle aree riservate al legislatore in forza dell’art. 133 della Costituzione. Ne consegue che gli immobili ricadono nel Comune di Pagani, in zona sprovvista di strumento di pianificazione.
Il Collegio valorizza le risultanze istruttorie: l’attività edilizia in assenza di pianificazione è disciplinata dall’art. 9, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, con densità massima fondiaria di 0,03 mc/mq. La volumetria edificata sul lotto supera largamente tale limite. Inoltre, l’istanza è priva della dichiarazione del tecnico di conformità alla disciplina urbanistica vigente nel Comune di Pagani, sia al momento della realizzazione sia a quello della domanda, essendo la doppia conformità riferita al solo strumento urbanistico del Comune confinante.
Il gravame è quindi rigettato. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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