Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nella SCIA edilizia (TAR Lombardia n. 1057 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza dell’interesse a ricorrere, dichiarata dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse. La cessazione della materia del contendere per sopravvenienza non integra una pronuncia di merito e non comporta l’esame delle censure. La declaratoria di improcedibilità’ lascia integro l’assetto dei provvedimenti impugnati. La compensazione delle spese processuali consegue alla natura sopravvenuta della causa di improcedibilità e alla soccombenza meramente formale.

Il Fatto

La società ricorrente presentava al SUE del Comune di Milano una SCIA per lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo su un immobile a destinazione commerciale, previo parere favorevole della Soprintendenza ai sensi dell’art. 23-bis del D.P.R. n. 380/2001. Seguiva una seconda segnalazione recante variante in corso d’opera, qualificata come non essenziale e non incidente sui parametri urbanistici.

Il Dirigente del SUE, rilevato che l’intervento nel complesso eccedeva la manutenzione straordinaria e integrava ristrutturazione edilizia pesante con ampliamento, avviava il procedimento di annullamento del titolo ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e disponeva la sospensione dei lavori. Respinta l’istanza di autorizzazione alla messa in sicurezza con opere strutturali portanti, la società impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR, che respingeva la domanda cautelare.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio il Comune eccepiva il sopravvenuto difetto di interesse e prestava assenso alla compensazione delle spese. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato la stessa parte ricorrente dichiarava la sopravvenienza del difetto di interesse.

Il Collegio rileva che la dichiarazione proveniente dalla parte che ha proposto l’impugnazione priva il ricorso del suo presupposto funzionale. La carenza di interesse sopravvenuta alla proposizione del gravame rende superfluo l’esame delle censure articolate, che restano assorbite.

Il Tribunale non procede quindi alla qualificazione dell’intervento edilizio né alla verifica della legittimità degli atti impugnati. La pronuncia resta sul piano processuale: il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza alcuna statuizione sul merito della controversia edilizia.

Quanto alle spese, la loro sopravvenuta ragione di improcedibilità e la condotta processuale delle parti giustificano la compensazione integrale. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, ordinando che la sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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