Revoca permesso di soggiorno: occorre motivazione sulla pericolosità sociale, non basta la qualità di indagato (TAR Abruzzo n. 309 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo non può essere disposta per il solo fatto che lo straniero sia indagato o abbia riportato condanne penali: richiede una motivazione articolata che dimostri, su elementi di fatto, l’attuale pericolosità sociale e l’abitualità della condotta delittuosa. Il giudizio di pericolosità deve essere ancorato a un percorso argomentativo completo, che valuti la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, non potendo essere dedotto da un unico episodio o dalla mera condizione di indagato. La valutazione prognostica dell’Amministrazione deve essere smentita o confermata da elementi concreti e non da proclamazioni di proclività al delitto.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino albanese, impugnava la revoca del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti disposta dal Questore di Chieti nel 2019. Il provvedimento traeva origine da un’ordinanza di arresti domiciliari emessa dal Tribunale perché l’uomo era accusato di appartenere a un sodalizio dedito allo spaccio di stupefacenti. L’Amministrazione aveva applicato la misura di cui all’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, qualificando il ricorrente come soggetto vivente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo il provvedimento illegittimo per carenza di istruttoria e di motivazione. La qualificazione del ricorrente nella categoria di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 159/2011 era generica e non supportata da alcun elemento concreto: l’unica base era la misura cautelare, non preceduta da alcuna sentenza di condanna. Il Collegio richiama i principi affermati da Corte cost. n. 24/2019, Cass. n. 49153/2019 e dalla sentenza della CEDU De Tommaso del 23.02.2017, secondo cui la pericolosità sociale non può essere presunta ma deve essere motivata con un percorso argomentativo completo, che consideri la condotta complessiva del soggetto e l’abitualità del comportamento illecito.
Nel caso concreto, l’Amministrazione ha fatto discendere automaticamente la pericolosità dalla qualità di indagato, senza indicare elementi di fatto sulla provenienza dei redditi: il ricorrente aveva infatti sempre lavorato, il casellario giudiziale era privo di annotazioni e l’unico episodio contestato era stato in seguito assolto con formula piena. La prognosi di futura condotta, fondata su elementi labili, è stata successivamente smentita dagli eventi. Mancava inoltre qualsivoglia valutazione sulla durata del soggiorno e sull’integrazione sociale e lavorativa, elementi imprescindibili ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 286/1998.
Il TAR ha quindi annullato il provvedimento, condannando il Ministero dell’Interno alle spese, e ha disposto l’oscuramento dei dati personali delle parti e dei procedimenti ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 Reg. UE 2016/679.
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Nota della Redazione
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