Eventi storicizzati, autonomia tra finestra temporale di realizzazione e requisito di ammissibilità (TAR Calabria n. 1059 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di finanziamento di eventi culturali “storicizzati”, il requisito di ammissibilità della proposta e la finestra temporale entro cui l’evento deve essere realizzato costituiscono presupposti distinti e non sovrapponibili. La storicizzazione attiene al radicamento dell’evento in un dato contesto attraverso edizioni reiterate negli anni; il termine di realizzazione delimita invece il periodo in cui l’iniziativa finanziata deve svolgersi. Ne deriva che l’evento già posto in essere in data antecedente alla pubblicazione dell’avviso è legittimamente escluso, senza che la circostanza che l’iniziativa sia stata calendarizzata anche entro il termine finale possa sanare l’anticipazione. La motivazione che richiama la violazione della clausola temporale è sufficiente a esternare l’iter logico dell’Amministrazione. La criticità che attiene al proprium della proposta non è emendabile mediante soccorso istruttorio, che nelle procedure di distribuzione di risorse pubbliche trova applicazione rigorosa a tutela della par condicio.

Il Fatto

Una fondazione partecipava all’avviso pubblico regionale per la valorizzazione dei beni culturali, azione 1, tipologia 1.2 dedicata agli eventi storicizzati di rilievo regionale, presentando una proposta progettuale relativa a una rassegna culturale estiva svolta da più edizioni nel territorio. Con decreto dirigenziale l’Amministrazione approvava la graduatoria definitiva e l’elenco delle proposte non ammesse; la candidatura della ricorrente era collocata tra quelle escluse con la motivazione riferita agli eventi realizzati in date antecedenti la pubblicazione dell’avviso, in applicazione dell’art. 7 dell’avviso.

La fondazione impugnava il decreto di esclusione, i lavori della commissione di valutazione e la clausola dell’avviso, chiedendo l’ammissione e la riattribuzione dei punteggi, o in via subordinata la riedizione della valutazione da parte di una commissione diversamente composta. La Regione si costituiva per resistere; il comune controinteressato non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il giudice amministrativo ricostruisce la lex specialis e rileva che l’avviso destina il finanziamento alla realizzazione di eventi da porre in essere in un arco temporale compreso tra la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale e il termine finale indicato. Tale previsione va tenuta distinta dal presupposto di ammissibilità della proposta, che risiede nella storicizzazione dell’evento, cioè nella sua attuazione in più edizioni negli ultimi cinque anni.

La distinzione è confermata dalla struttura del formulario di progetto, che tratta partitamente la descrizione dell’iniziativa proposta e la presentazione del soggetto proponente con le attività svolte nel periodo precedente. Il contributo, in altri termini, riguarda eventi la cui realizzazione deve avvenire nella finestra temporale fissata, a condizione che l’evento sia radicato nel contesto attraverso le edizioni pregresse.

Applicando tale lettura, la Corte osserva che lo stesso formulario evidenzia come l’evento sia stato posto in essere in un periodo interamente collocato prima della pubblicazione dell’avviso. La calendarizzazione delle serate, riportata nella sezione dedicata alla tempistica, colloca l’iniziativa al di fuori del range consentito. La circostanza che la manifestazione fosse stata programmata anche entro il termine finale non vale a sanare l’anticipazione, perché il giudizio di ammissibilità si àncora al dato temporale della realizzazione rispetto alla pubblicazione.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la motivazione consente al destinatario di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 13.8.2021, n. 5500). Nel caso concreto l’indicazione della violazione della clausola temporale è sufficiente a esternare le ragioni dell’esclusione.

Infine, sul soccorso istruttorio, la Corte richiama il principio per cui l’istituto, espressione della massima partecipazione, deve essere contemperato con la par condicio e l’autoresponsabilità dei concorrenti; nelle procedure di redistribuzione di risorse pubbliche l’applicazione è ancora più rigorosa, non potendo le opportunità di regolarizzazione tradursi in aggiustamenti postumi (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 22.2.2021, n. 150). La criticità in questione, attenendo al proprium della proposta, non sarebbe comunque emendabile. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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