Rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per condotta di maltrattamenti in famiglia (TAR Lombardia n. 3174 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere legittimamente negato, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, quando emergano elementi che denotino una marcata pericolosità sociale del richiedente. La condanna per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, aggravato dalla presenza di minori e dai futili motivi, è sintomatica di una condotta violenta e dell’assenza di integrazione nel tessuto sociale, ostativa al rilascio del titolo di soggiorno. La sussistenza di vincoli familiari non può essere invocata a sostegno del rinnovo quando è proprio all’interno del nucleo familiare che la condotta illecita è stata consumata. La gravità dei fatti accertati prevale sulla continuità lavorativa del richiedente, che non integra di per sé il requisito dell’integrazione.
Il Fatto
Il cittadino straniero, cittadino marocchino, presentava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in data 19.07.2019. L’Amministrazione, con decreto del 29.12.2022, rigettava l’istanza, rilevando che il richiedente era stato condannato dal Tribunale alla pena di due anni di reclusione per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, aggravato dalla presenza di minori e dalla futilità dei motivi. Il provvedimento evidenziava un quadro di concreta, attuale pericolosità e di completa mancanza di integrazione nel Paese. Il ricorrente impugnava il diniego, deducendo l’insussistenza dei presupposti per il rifiuto del rinnovo, la risalenza della condanna e la presenza di vincoli familiari e di continuità lavorativa in Italia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato il disposto dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che consente il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno quando manchino i requisiti richiesti per il soggiorno, fatti salvi i nuovi elementi sopravvenuti e le irregolarità amministrative sanabili. La circostanza della condanna penale per il delitto di maltrattamenti, accertata dal Giudice penale, è stata ritenuta dal Collegio elemento decisivo ai fini del diniego.
La Corte ha osservato che la condotta del ricorrente, protrattasi dal 2015 al 2017 e aggravata dalla presenza dei figli minori, si connota per una particolare pericolosità sociale. La natura persistente e strutturale delle violenze, perpetrate in ambito domestico, è stata valutata come indice di una personalità violenta e non integrata nel contesto sociale italiano, rendendo non implausibile la motivazione del provvedimento impugnato.
Quanto ai vincoli familiari, il Collegio ha escluso che possano fondare il diritto al rinnovo, evidenziando come sia proprio all’interno del nucleo familiare che la condotta illecita è stata realizzata, in spregio ai valori di parità e solidarietà coniugale e di tutela dei minori. Il Tribunale ha inoltre respinto l’argomento della risalenza dei fatti, rilevando la vicinanza temporale tra la condanna (2022) e il provvedimento di rigetto (2022), nonché la natura non episodica ma continuativa della condotta criminosa.
Da ultimo, la Corte ha ritenuto non dirimente la circostanza della continuità lavorativa dedotta dal ricorrente, precisando che il diniego non è dipeso dalla mancanza di redditi ma dall’indole violenta e dalla pericolosità sociale, elementi che prevalgono sulla sola stabilità lavorativa quale indice di integrazione. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso è stato respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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