Silenzio MASE su VIA non giustificato dai criteri di priorità (TAR Puglia n. 1058 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio avverso il silenzio è diretto ad accertare la violazione dell’obbligo di provvedere su un’istanza del privato, a prescindere dal carattere discrezionale del provvedimento richiesto. Nel procedimento di VIA disciplinato dagli artt. 23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006, i termini di conclusione sono perentori e la loro inosservanza integra inerzia illegittima. L’introduzione legislativa di criteri legali di preferenza nell’esame delle pratiche non determina il venir meno dei termini procedimentali, pena una sostanziale interpretatio abrogans delle relative previsioni. La mancata espressione dei pareri nei termini, o la loro negatività, non elide l’obbligo di pronuncia espressa del MASE. Il superamento dei termini impone il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, prescindendo dalla natura dolosa o colposa del ritardo.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato in data 3.8.2023 istanza per il rilascio del provvedimento di VIA relativo a un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Castellaneta, compreso tra i progetti attuativi del PNIEC. Il MASE avviava le consultazioni pubbliche il 15.9.2023, fase conclusa il 15.10.2023. Da quel momento il procedimento restava sospeso.

Diffidata l’Amministrazione il 26.6.2024, il Ministero rispondeva con nota del 26.7.2024, rilevando che, per difficoltà organizzative legate all’elevato numero di pratiche e all’assenza di criteri di preferenza, «allo stato non risulta possibile procedere all’emissione del decreto di VIA». La società ha quindi agito ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio, chiedendo la condanna a provvedere e il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’orientamento consolidato secondo cui l’azione contra silentium prescinde dal contenuto discrezionale dell’atto richiesto e richiede il solo riscontro di un perdurante contegno inerte (Cons. Stato, IV, nn. 1559/2020 e 8810/2019). Nel caso di specie l’obbligo del MASE di pronunciarsi con provvedimento espresso trova fondamento negli artt. 23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006, oltre che nell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Il progetto rientra tra quelli di cui all’art. 8, comma 2-bis, del decreto, richiamato dall’art. 25, comma 2-bis, che fissa i termini di trenta giorni dalla conclusione della consultazione e di centotrenta giorni dalla pubblicazione. Il comma 1, ultimo periodo, chiarisce che i pareri mancanti o negativi non impediscono la valutazione; il comma 2-quater appresta il potere sostitutivo in caso di inerzia; il comma 7 qualifica i termini come perentori, senza però implicare perdita del potere di provvedere.

Alla luce di tale quadro il giudice dà continuità all’orientamento che reputa manifestamente illegittimo il silenzio del MASE sulla richiesta di VIA, in coerenza con il favor per le fonti rinnovabili, confermato dal Regolamento (UE) 2022/2577 (TAR Lazio n. 12670/2024; TAR Puglia n. 500/2024; TAR Sicilia n. 1728/2024; TAR Piemonte n. 219/2024; TAR Puglia, Lecce, nn. 614/2025, 431/2025 e 588/2024).

La violazione dei termini è pacifica: a fronte dell’istanza e dell’avvio della consultazione, il procedimento non è stato concluso. Non assume rilievo contrario la calendarizzazione dell’istruttoria al primo semestre 2026. Né la necessità di esaminare in via prioritaria le istanze di maggiore potenza, secondo l’art. 8, può escludere il decorso dei termini: i criteri legali di preferenza non li elidono (Cons. Stato, IV, n. 9777/2024).

Dichiarata l’illegittimità del silenzio, il Collegio assegna il termine di 180 giorni per provvedere, senza vincolo di contenuto. Accoglie anche la domanda di rimborso: l’art. 25, comma 2-ter, opera per il solo fatto dell’inosservanza dei termini, a prescindere dalla colpa e senza necessità di previa istanza amministrativa. Accertato il versamento di € 55.425,77, condanna il MASE al pagamento di € 27.712,88.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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