Riduzione degli ATS regionali: legittima la scelta di Piano sociale adottata all’esito di concertazione con gli enti locali (TAR Molise n. 278 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione del numero e dell’assetto degli Ambiti Territoriali Sociali costituisce esercizio di potere discrezionale regionale, da inquadrarsi nell’ambito della funzione di programmazione riconosciuta alla Regione dalla normativa statale e regionale di settore. L’obbligo di concertazione con gli enti locali, previsto dall’art. 8, comma 3, lett. a), legge n. 328/2000 e dall’art. 13, comma 3, legge regionale Molise n. 13/2014, non impone l’acquisizione del consenso di tutti i Comuni interessati, ma esclusivamente l’attivazione di forme di coinvolgimento adeguate, che possono ritenersi soddisfatte anche mediante la consultazione dei Sindaci capofila dei precedenti ATS in appositi gruppi tecnici. La scelta di accorpamento degli ambiti è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta irragionevolezza o abnormità, non essendo sufficiente a sostenerne l’illegittimità la sola circostanza che l’amministrazione non si sia conformata in passato alle indicazioni nazionali di omogeneizzazione territoriale. La mancata previsione di un requisito di accesso più ampio per la selezione dei Coordinatori d’Ambito non lede la sfera giuridica dell’ente locale, che difetta di interesse a contestare la delimitazione di requisiti riferiti a soggetti aspiranti all’incarico.
Il Fatto
Il Comune di Venafro ha impugnato la deliberazione del Consiglio Regionale del Molise di approvazione del Piano Sociale Regionale 2025-2027, censurando la scelta programmatoria di ridurre da sette a tre gli Ambiti Territoriali Sociali. Il ricorrente ha dedotto la violazione del principio partecipativo, la mancata consultazione dei Comitati dei Sindaci e dei singoli enti locali nel procedimento di elaborazione del Piano, nonché l’illegittimità dei requisiti previsti per la selezione dei Coordinatori d’Ambito, ritenuti ingiustificatamente restrittivi rispetto alla bozza iniziale. Con motivi aggiunti, l’impugnazione è stata estesa agli atti di approvazione degli elenchi dei candidati idonei al conferimento degli incarichi di coordinamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha escluso in primo luogo che il Comune ricorrente possa dolersi del mancato coinvolgimento procedimentale di soggetti diversi da sé stesso, difettando sul punto di interesse. Con riguardo alla propria partecipazione, il Collegio ha rilevato che la legge n. 328/2000 e la legge regionale n. 13/2014 non impongono forme specifiche di concertazione né attribuiscono ai Comuni un ruolo codeterminativo nella individuazione degli ATS. La Regione ha invece documentato di aver istituito un gruppo tecnico cui hanno partecipato i Sindaci-Presidenti dei Comitati dei Sindaci e i Coordinatori degli ambiti esistenti, con facoltà di formulare osservazioni successivamente valutate nella delibera di approvazione della proposta di Piano. Tali modalità sono state ritenute idonee a garantire un adeguato coinvolgimento degli enti locali.
Quanto alla scelta di ridurre il numero degli ambiti, il Tribunale ha qualificato la determinazione come espressione di ampia discrezionalità tecnica, coerente con le indicazioni del Piano Sociale Nazionale che promuovono la coincidenza degli ATS con i Distretti Sanitari e i Centri per l’Impiego. La motivazione della delibera regionale, incentrata sull’esigenza di integrazione intersettoriale e di rafforzamento della capacità amministrativa, è stata giudicata sufficiente a fronte di censure generiche e astratte, non supportate da concreti elementi di riscontro circa le paventate ricadute negative sui territori. La circostanza che l’amministrazione non si fosse conformata per tempo alle indicazioni nazionali non è stata ritenuta idonea a inficiare le determinazioni successivamente adottate in coerenza con il quadro normativo.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, atteso che della restrizione del requisito di accesso alla selezione dei Coordinatori d’Ambito possono dolersi esclusivamente i soggetti aspiranti all’incarico e non l’ente locale ricorrente, che non ha indicato alcuna specifica lesione della propria sfera giuridica. Nel merito, il Collegio ha comunque rilevato che la definizione dei requisiti di partecipazione alle selezioni pubbliche costituisce scelta ampiamente discrezionale dell’amministrazione, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, nella specie non dimostrata. Dall’infondatezza dei motivi del ricorso introduttivo è conseguita automaticamente la reiezione dei motivi aggiunti, fondati sui medesimi vizi anche in via derivata.
Nota della Redazione
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