Inammissibile il ricorso che contrappone un’interpretazione alternativa senza censurare la motivazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 21984 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione che censura l’interpretazione di un atto negoziale o la ricostruzione del contenuto di una decisione coperta da giudicato senza riprodurne specificamente i passaggi essenziali, limitandosi a una mera contrapposizione della propria lettura a quella accolta dal giudice di merito. L’interpretazione del contratto, in quanto indagine di fatto riservata al giudice di merito, è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame di un fatto decisivo, dovendo il ricorrente indicare in concreto in quale modo il giudice se ne sia discostato. Il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., è inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c., con conseguente condanna alle spese della sola parte ricorrente principale.
Il Fatto
Una società di costruzioni, dopo aver ottenuto un lodo arbitrale per la realizzazione di una diga, agiva in giudizio nei confronti del consorzio committente e del Ministero delle Infrastrutture per ottenere il pagamento del residuo credito e il risarcimento del maggior danno da ritardato pagamento. La Corte d’appello di Roma, riformando in parte la sentenza di primo grado, accoglieva l’appello del Ministero, ritenendo che una nota sottoscritta dalla società implicasse la rinuncia a ogni ulteriore pretesa nei suoi confronti, con effetti limitati al solo Ministero e non estensibili al consorzio. La Corte territoriale escludeva inoltre il riconoscimento del maggior danno, coperto dal giudicato formatosi sul lodo, e dichiarava il difetto di interesse della società all’accertamento del credito residuo, sussistendo già un titolo esecutivo. La società proponeva ricorso per cassazione; il consorzio resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, articolato in tre motivi, tutti riconducibili alla medesima carenza di specificità. Il primo motivo, relativo all’interpretazione dell’accordo transattivo, è stato ritenuto inammissibile per la mancata riproduzione dei passaggi salienti dell’intesa e per la natura apodittica della censura, che non si confrontava con l’iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale.
La S.C. ha ribadito che l’interpretazione del contratto costituisce un’accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione soltanto per violazione delle regole ermeneutiche o per omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorrente deve pertanto indicare specificamente le norme violate e le ragioni per cui l’interpretazione accolta sia implausibile, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione di una lettura alternativa a quella prescelta dal giudice.
Alla stessa stregua, il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la mancata riproduzione del tenore della domanda e del contenuto essenziale del lodo arbitrale, indispensabili per verificare l’effettiva portata del giudicato e la preclusione della domanda di maggior danno. Sul punto la Corte ha precisato che il ricorrente che invochi i contenuti di un giudicato è tenuto a esporne i passaggi essenziali, per assicurare l’intelligibilità del motivo senza rendere necessario l’esame diretto dell’atto. Il terzo motivo è stato infine dichiarato inammissibile in quanto costituiva una ratio ulteriore rispetto al secondo e difettava comunque di specificità.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale è conseguita l’inefficacia del ricorso incidentale, proposto oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., con conseguente condanna della sola ricorrente principale alla rifusione delle spese in favore di entrambi i controricorrenti.
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Nota della Redazione
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