Ricorso avverso diniego armi è inammissibile se non contestata l’inidoneità psicofisica (TAR Toscana n. 105 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto d’armi, il provvedimento che nega o revoca l’abilitazione è plurimotivato quando si fonda su distinte e autonome ragioni, ciascuna idonea da sola a sorreggerne la determinazione. L’annullamento di un atto plurimotivato di segno negativo è condizionato alla contestazione di tutte le autonome motivazioni. La mancata impugnazione di una sola di esse determina l’inammissibilità dell’intero ricorso per difetto di interesse, poiché il privato non ricaverebbe alcuna soddisfazione dall’eventuale accoglimento delle censure residue. Restando fermo il definitivo accertamento dell’inidoneità psicofisica disposto dalla competente commissione medico-legale, diviene superfluo l’esame delle doglianze relative alla valutazione di inaffidabilità desunta dalla condotta.
Il Fatto
Il ricorrente, possessore di armi e titolare di licenza di porto d’armi uso caccia, impugnava il decreto con cui la Prefettura di Pisa gli aveva imposto il divieto di detenere armi ai sensi dell’art. 39 TULPS, insieme al conseguente decreto della Questura di revoca della licenza. I provvedimenti traevano origine da una segnalazione dei Carabinieri, che avevano riferito di un controllo stradale con alcoltest positivo, seguito da deferimento per guida in stato di ebbrezza, e di precedenti penali risalenti nel tempo.
Invitato dalla Prefettura a sottoporsi a visita medico-collegiale, il ricorrente veniva giudicato dalla competente struttura sanitaria «attualmente non idoneo alla detenzione ed uso delle armi per non sicura affidabilità». Su tale base venivano adottati i provvedimenti inibitori. Il ricorrente lamentava la valorizzazione di episodi anteriori all’ultimo rinnovo del porto d’arma e la scarsa significatività dei fatti sopravvenuti, deducendo violazione degli artt. 11, 39 e 43 TULPS ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per carenza originaria di interesse, sollevata dall’Amministrazione. I due atti impugnati risultavano plurimotivati, perché fondati su due concorrenti ragioni: l’inaffidabilità desunta dalla condotta generale e la mancanza dei requisiti psicofisici.
Quanto al secondo profilo, il D.M. Sanità del 28 aprile 1998 richiede, per il rilascio e il mantenimento delle licenze in materia di armi, oltre alle condizioni degli artt. 11 e 43 TULPS, la presenza di specifici requisiti psicofisici, tra cui l’assenza di dipendenze da alcool e sostanze. L’accertamento è demandato, tra gli altri, agli uffici medico-legali delle unità sanitarie locali.
Nel caso concreto l’inidoneità era stata certificata dalla Commissione medica locale con apposito provvedimento, che però non era stato oggetto di specifici motivi di doglianza. La contestazione era stata introdotta solo in sede di memorie conclusive, quindi inammissibilmente. L’asserito errore valutativo della Commissione avrebbe dovuto essere dedotto nei motivi di ricorso, perché il giudizio di inidoneità costituiva il fondamento di entrambi i provvedimenti e ne rendeva vincolata l’adozione, pur affiancandosi alla valutazione complessiva sulla condotta.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l’annullamento di un atto plurimotivato è subordinato alla presentazione di censure avverso tutte le autonome motivazioni, ciascuna idonea da sola a sostenere la decisione (Cons. Stato Sez. VII, 08/05/2023, n. 4577). Il provvedimento non è annullabile se anche una sola delle ragioni poste a suo fondamento ne giustifichi autonomamente la determinazione.
Il definitivo accertamento dell’inidoneità psicofisica ha quindi reso superfluo l’esame delle censure sull’inaffidabilità. Per tale assorbente ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in complessivi € 2.000,00.
Nota della Redazione
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