Atti falsi e diniego del permesso di soggiorno UE (TAR Lazio n. 1842 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di immigrazione, la produzione di atti contraffatti o di false attestazioni a sostegno della richiesta di permesso di soggiorno costituisce, ai sensi dell’art. 4, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 286 del 1998, motivo idoneo e sufficiente a giustificare il diniego o la revoca del titolo. Non è necessario che la falsità degli atti sia accertata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l’autorità amministrativa procedere a un’autonoma valutazione che, se condotta secondo criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro, non è soggetta al sindacato del giudice amministrativo. Ne discende che legittimamente l’amministrazione può esaminare l’attendibilità degli atti e negare il permesso di soggiorno quando sia appurata la non veridicità della documentazione, a prescindere dalle conseguenze penali della condotta.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Dirigente dell’Ufficio immigrazione della Questura di Roma, previo preavviso di rigetto, ha respinto la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il provvedimento si fondava sull’esito delle verifiche effettuate, dalle quali era emerso che l’attestato di lingua italiana prodotto a corredo dell’istanza era falso.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 4, comma 3, e 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, censurando l’errata valutazione dei fatti e la mancata considerazione della propria integrazione sociale, oltre che dei nuovi elementi sopravvenuti. L’istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza non appellata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui la falsità della documentazione allegata all’istanza integra, di per sé, il presupposto del diniego. La norma di riferimento è l’art. 4, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 286 del 1998, che non richiede un previo accertamento penale.

Il giudice amministrativo chiarisce che l’amministrazione può procedere a una valutazione autonoma della attendibilità degli atti. Tale valutazione, se condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e supportata da idonei elementi di riscontro, resta sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.

Nel caso concreto, l’Ufficio Immigrazione aveva accertato che l’attestato di lingua italiana, conseguito presso un istituto di Terzigno, corrispondeva in realtà ad altra persona in base alla matricola. Il Collegio qualifica la motivazione come adeguata, idonea a evidenziare la sussistenza dei presupposti normativamente richiesti per il rigetto.

Quanto al nuovo esame linguistico sostenuto dal ricorrente, il Tribunale lo ritiene inconducente, trattandosi di circostanza sopravvenuta e non incidente sulla legittimità del provvedimento, da verificare con riferimento alla situazione esistente alla data della sua adozione.

La domanda di annullamento è pertanto respinta, con compensazione delle spese di lite in ragione della mera difesa di stile della resistente amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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