DIA in sanatoria tardiva non impedisce l’acquisizione al patrimonio comunale (Cons. Stato n. 10331 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 costituisce l’unico strumento che l’ordinamento riconosce a chi abbia ricevuto un ordine di demolizione per sospenderne l’efficacia e gli effetti, tra cui l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale. L’istanza di accertamento di conformità va presentata nel termine di novanta giorni decorrente dall’adozione dell’ordine di ripristino. La DIA in sanatoria presentata oltre tale termine e in pendenza di inottemperanza è tamquam non esset, proviene da soggetto non più legittimato e non produce alcun effetto autorizzatorio tacito. Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza ex art. 36 ha valore di silenzio-rigetto e non perfeziona alcun titolo edilizio.
Il Fatto
La controversia riguarda un immobile sito nel territorio comunale, interessato nel 2007 da lavori di rifacimento della facciata e dalla realizzazione di un tetto in legno sul lastrico solare. A seguito di accesso della polizia giudiziaria, che constatava l’assenza di titolo edilizio, il Comune adottava un’ordinanza di demolizione e sospensione dei lavori, irrogando la sanzione pecuniaria. La parte presentava poi una DIA in sanatoria per la copertura e pagava la sanzione.
Oltre dieci anni dopo, all’esito di un sopralluogo, il Comune accertava l’inottemperanza all’ordine e disponeva l’acquisizione gratuita delle opere e dell’area pertinenziale al proprio patrimonio. Il TAR rigettava il ricorso principale e i motivi aggiunti avverso il silenzio-rifiuto sull’istanza di sanatoria ex art. 36. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta unitariamente i tre motivi, accomunati dalla tesi secondo cui la parte avrebbe pienamente ottemperato all’ordine del 2007 mediante la DIA e il pagamento della sanzione. Il ragionamento muove dal combinato disposto del comma 1 dell’art. 36 e del comma 3 dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001: dall’adozione dell’ordine decorrono novanta giorni per presentare l’istanza di accertamento di conformità; decorso inutilmente il termine, l’acquisizione al patrimonio comunale opera automaticamente ex lege.
La Corte qualifica l’art. 36 come unico rimedio per sospendere l’ordine di ripristino e i suoi effetti. Ogni diversa lettura comporterebbe la tacita abrogazione del comma 3 dell’art. 31. Poiché la parte non aveva attivato tale rimedio nel 2007, limitandosi a una DIA successiva all’accertamento dell’illecito, non poteva fruire di alcuna sanatoria né invocare l’effetto autorizzatorio tacito proprio dell’istituto di semplificazione.
In via assorbente, la DIA è comunque tamquam non esset: presentata oltre il termine di novanta giorni, quando la proprietà era già trasferita d’imperio al Comune, proveniva da soggetto non legittimato. La Corte richiama l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023. Né è possibile riqualificarla come istanza ex art. 36, perché tardiva; e comunque il silenzio su di essa avrebbe valore di silenzio-rigetto, non perfezionativo del titolo.
Quanto al terzo motivo, il Collegio ne rileva l’intrinseca contraddittorietà: se l’istanza ex art. 36 aveva oggetto diverso dall’abuso del 2007, essa difetta del presupposto fisiologico costituito dalla precedente ordinanza di demolizione, e andava semmai presentata autonoma domanda di sanatoria. In ogni caso la richiesta proveniva da soggetto non legittimato e riguardava l’inottemperanza a un ordine risalente a oltre dieci anni prima, con termine ampiamente elasso. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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