Notifica ex art. 140 c.p.c. e decorrenza del termine per impugnare (TAR Lombardia n. 3666 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione degli ordini di rimozione dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il destinatario, decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento contenente notizia dell’avviso di deposito dell’atto nella casa comunale, senza che assuma rilievo il mancato ritiro della raccomandata stessa. Da tale momento decorre il termine decadenziale di sessanta giorni per la notificazione del ricorso giurisdizionale. La prova documentale del perfezionamento grava sull’amministrazione resistente, che deve depositare la documentazione del messo notificatore. La mancata contestazione specifica dell’allegazione avversaria consolida l’accertamento del perfezionamento. L’irricevibilità del ricorso esonera il Collegio dal disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli obbligati solidali.
Il Fatto
Un soggetto impugna davanti al TAR Lombardia l’ordinanza con cui il Comune, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, gli ha imposto, in via solidale con altri soggetti e con il detentore dell’area, la messa in sicurezza dei luoghi e la classificazione e lo smaltimento dei rifiuti presenti in un capannone industriale. Il Comune aveva fondato l’ordine sulla qualità di rappresentante legale della società proprietaria in un limitato arco temporale e sulla condanna penale definitiva con sanzioni amministrative accessorie di bonifica o ripristino.
Il ricorrente deduce l’incompetenza funzionale del Comune, la diversità del titolo di responsabilità rispetto alla sanzione accessoria penale, la carenza di istruttoria e il deficit motivazionale. Il Comune si costituisce, eccepisce l’irricevibilità per tardività della notifica del ricorso e la Sezione respinge la domanda cautelare. La causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione di rito. Il Comune sostiene che il termine di sessanta giorni per la notificazione del ricorso fosse già scaduto, poiché l’ordinanza era stata notificata all’interessato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., mediante deposito dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso alla porta del destinatario e spedizione della raccomandata informativa.
La resistente produce la documentazione del messo notificatore dalla quale risulta che la raccomandata con avviso di ricevimento è stata spedita il 24 marzo 2022 e non è mai stata ritirata dal destinatario. Da tale data decorrono i dieci giorni dopo i quali la notificazione si perfeziona, con conseguente decorrenza del termine per impugnare.
Il Collegio richiama la Corte Costituzionale, sentenza n. 3 del 2010, a conferma del criterio del perfezionamento per il destinatario. Ne deriva che tra la conoscenza legale dell’ordinanza e la notificazione del ricorso, avvenuta a mezzo PEC, sono trascorsi sessantasette giorni, oltre il termine decadenziale.
Il ricorrente non ha articolato alcuna difesa in replica all’eccezione. L’allegazione difensiva del Comune non risulta contestata. Il ricorso è pertanto manifestamente irricevibile.
La declaratoria di irricevibilità esonera il Collegio dal disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., nei confronti degli obbligati solidali che avrebbero avuto titolo a partecipare al giudizio quali controinteressati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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