Il terzo deve attivarsi prontamente contro il titolo edilizio in sanatoria (TAR Liguria n. 1060 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di titolo edilizio rilasciato in sanatoria il termine per l’impugnazione del terzo decorre dalla data in cui questi ha conoscenza che, per una specifica opera abusiva già esistente, è stato adottato il provvedimento di sanatoria, e non dal completamento dei lavori come nel regime del titolo edilizio ordinario. Grava sul terzo l’onere di attivarsi prontamente, anche mediante istanza di accesso, ove possa ragionevolmente ritenere che sia stata presentata domanda di condono. Il proprietario limitrofo che impugni la sanatoria deve provare la concreta utilità derivante dall’annullamento, non essendo sufficiente l’astratta titolarità di una proprietà confinante né la generica denuncia di allagamenti non riconducibili alle opere sanate. Non sussiste alcun obbligo dell’amministrazione di riesaminare in autotutela i propri atti su istanza di parte, con conseguente inammissibilità del ricorso avverso il silenzio che miri a superare i termini di decadenza. L’azione di accertamento resta ammessa nel processo amministrativo solo in via sussidiaria, quando manchino strumenti tipizzati di tutela.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un immobile nel Comune di Sori, prospiciente una strada pubblica e adiacente a un corso d’acqua. Il piano terreno dell’edificio è soggetto ad allagamenti in occasione delle piogge, per la difficoltà di deflusso delle acque. Con esposto del gennaio 2022 il ricorrente ha denunciato l’occupazione abusiva del corso d’acqua da parte dei confinanti, segnalando il divieto di nuove tombinature e il contrasto dell’intervento con la disciplina regionale in materia.

Ottenuta la documentazione tramite accesso, ha rilevato che la costruzione era stata sanata con concessione edilizia in sanatoria 9 aprile 1999 n. 745, rilasciata ai sensi della legge n. 47/1985. Ha quindi diffidato il Comune all’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, senza ottenere riscontro. Ha proposto ricorso per l’annullamento del titolo, per l’accertamento del silenzio e per l’accertamento dell’inefficacia della sanatoria, chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi. Il Comune non si è costituito; si è costituita la controinteressata, eccependo irricevibilità e inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via prioritaria le eccezioni preliminari. Sulla tempestività dell’impugnazione, il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui, per il titolo edilizio in sanatoria, il termine decorre dalla conoscenza del rilascio del provvedimento e non dal completamento dell’opera, come avviene per il titolo ordinario (Cons. Stato sez. VI n. 9578 del 29.11.2024). Resta fermo l’onere del terzo di attivarsi prontamente con istanza di accesso ove possa ragionevolmente presumere la presentazione di una domanda di sanatoria.

Nel caso concreto le opere erano state realizzate prima del 1986 e sono sempre state visibili. Il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto attivarsi per tempo: il ricorso avverso la concessione del 1999 è dichiarato irricevibile per tardività.

Il Tribunale accoglie anche l’eccezione di carenza di interesse. Il ricorrente agisce come proprietario limitrofo, ma non ha provato l’utilità concreta che l’annullamento e la demolizione arrecherebbero al suo immobile. Si è limitato ad affermare che gli allagamenti derivano dalle opere sanate, senza dimostrare la riconducibilità dei pregiudizi a quelle opere: l’interesse resta privo di concretezza e attualità.

Quanto alla domanda avverso il silenzio, il Collegio rileva che non sussiste alcun obbligo dell’amministrazione di riesaminare in autotutela i propri atti su istanza di parte. Ammettere il ricorso avverso il silenzio su un provvedimento non tempestivamente impugnato consentirebbe di eludere il termine di decadenza di sessanta giorni (TAR Lazio sez. I n. 16775 del 29.09.2025). La domanda è quindi inammissibile.

Infine, la domanda di accertamento dell’inefficacia della sanatoria è dichiarata inammissibile. L’azione generale di accertamento è utilizzabile solo in via sussidiaria, ove manchino strumenti tipizzati di tutela (Cons. Stato sez. IV n. 9488 del 26.11.2024, che richiama l’Adunanza Plenaria n. 15 del 29.07.2011). Nel caso di specie lo strumento a disposizione era l’azione di annullamento, proposta peraltro tardivamente. Il ricorso è pertanto in parte irricevibile e in parte inammissibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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