Omessa impugnazione e diffida inautonoma escludono il risarcimento (TAR Calabria n. 1061 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione risarcitoria autonoma ex art. 30, comma 3, c.p.a., il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti ed esclude il risarcimento dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza, anche mediante gli strumenti di tutela previsti. L’omessa o tardiva impugnazione di un provvedimento lesivo preclude la risarcibilità dei danni che sarebbero stati presumibilmente evitati con la rituale utilizzazione dello strumento di tutela specifica. La mancata proposizione di domande cautelari e l’omessa impugnazione dell’atto di ritiro e della successiva aggiudicazione integrano una scelta processuale omissiva, incidente in termini di causalità giuridica sull’esclusione del danno. La diffida all’intervento in autotutela non costituisce strumento idoneo a evitare il pregiudizio.

Il Fatto

La ricorrente, mandataria di un raggruppamento temporaneo, proponeva azione di risarcimento autonomo ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a. per i pregiudizi derivanti dall’illegittimità dell’atto di ritiro con cui il Comune resistente aveva revocato in suo favore il provvedimento di aggiudicazione di una gara. In via principale chiedeva la condanna dell’amministrazione alla stipula del contratto di appalto; in via subordinata, accertata l’illegittimità della revoca, il risarcimento per equivalente.

Il Comune si costituiva contestando le avverse deduzioni, e si costituiva altresì la controinteressata, aggiudicataria della successiva determinazione. La causa giungeva alla camera di consiglio del 19 giugno 2024.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio disattendeva la richiesta congiunta di rinvio per pendenza di trattative di bonario componimento. Richiamando Cons. Stato, Sez. V, 19 agosto 2022, n. 7291, il TAR ribadiva che la decisione sui tempi della discussione spetta al giudice e che il rinvio è doveroso solo in situazioni particolarissime, incidenti sul diritto di difesa.

Nel merito, il Collegio rilevava che l’esponente aveva omesso di impugnare sia l’atto di ritiro sia la successiva determinazione di aggiudicazione della gara in favore del raggruppamento controinteressato. Questa omissione, secondo la difesa comunale, assumeva rilievo decisivo.

Il TAR richiamava il disposto dell’art. 30, comma 3, c.p.a., che impone di valutare il comportamento complessivo delle parti ed esclude il risarcimento dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza, anche attraverso gli strumenti di tutela previsti. La giurisprudenza, pur non evocando esplicitamente l’art. 1227, comma 2, c.c., individua nell’omessa attivazione degli strumenti di tutela un dato valutabile alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini dell’esclusione o della mitigazione del danno evitabile.

Sul piano causale, l’omessa o tardiva impugnazione di un provvedimento lesivo preclude la risarcibilità dei danni che sarebbero stati presumibilmente evitati in caso di rituale utilizzazione dello strumento di tutela specifica predisposto a protezione delle posizioni di interesse legittimo. Il Collegio richiamava Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2024, n. 1831 e Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 23 marzo 2011, n. 3.

Trasponendo tali principi alla fattispecie, il TAR osservava, in disparte che l’omessa impugnazione della nuova aggiudicazione aveva già in sé precluso l’astratto accoglimento della domanda principale, che la mancata proposizione di domande cautelari integrava una scelta processuale di tipo omissivo, incidente in termini di causalità giuridica sull’esclusione del danno lamentato. Le condotte attive trascurate non avrebbero implicato un sacrificio significativo e avrebbero verosimilmente inciso in senso preclusivo o limitativo sul perimetro del danno. Non risultava strumento idoneo la diffida ad un intervento in autotutela notificata alla stazione appaltante.

Il ricorso era pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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