Ottemperanza per la carta docente: termina il silenzio dell’amministrazione dopo la condanna (TAR Lombardia n. 3301 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza avverso una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’accertamento dell’inottemperanza dell’amministrazione non richiede l’ulteriore dimostrazione di un inadempimento qualificato, ma discende dalla mera circostanza che l’amministrazione non abbia provveduto al pagamento né abbia dedotto alcunché in giudizio. La nomina del commissario ad acta, disposta sin d’ora per il caso di ulteriore inerzia, costituisce strumento idoneo a garantire l’effettività della tutela, fermo restando che l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto. Restano estranee al giudizio di ottemperanza le domande risarcitorie generiche e prive di concreti elementi di riscontro, nonché la rivalsa sugli interessi per debiti di valuta.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per l’importo di € 500,00 annui, oltre accessori e spese di lite con distrazione in favore dei difensori. Non avendo ricevuto alcun adempimento, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al fine di conseguire il rilascio della carta o l’equivalente pecuniario, precisando di non estendere l’azione alle spese di lite distratte.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la ritualità della notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha quindi rilevato che il Ministero, costituitosi, non ha formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura di pagamento, lasciando di fatto incontestato il credito nell’an e nel quantum.
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, accertando l’inottemperanza dell’amministrazione e assegnando il termine di 90 giorni per il pagamento integrale. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, precisando che l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
La Corte ha respinto la domanda risarcitoria ex art. 112, comma 3, c.p.a., ritenendola generica e priva di riscontri concreti, nonché la richiesta di rivalutazione, qualificando il credito come debito di valuta. Le spese di lite sono state liquidate in € 800,00 con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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