Inammissibile il ricorso contro l’atto consequenziale se non impugnato quello presupposto (TAR Toscana n. 1063 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata impugnazione dell’atto presupposto immediatamente lesivo rende inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso gli atti consequenziali, non essendo consentito al giudice amministrativo disapplicare incidentalmente un atto non avente natura normativa. L’ordinanza sindacale adottata ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, che individua il responsabile della contaminazione e ne impone la rimozione dei rifiuti, costituisce atto presupposto rispetto alla deliberazione di Giunta che ne accerta l’inottemperanza e alla successiva richiesta di esecuzione diretta delle procedure di bonifica. Le censure che contestano la completezza dell’istruttoria e l’individuazione del responsabile hanno carattere derivato e non possono essere coltivate contro gli atti applicativi. È invece ammissibile, perché verte su fatti successivi non accertati nell’atto presupposto, il motivo che deduce l’integrale ottemperanza all’ordinanza.
Il Fatto
Il ricorrente, legale rappresentante di un’associazione sportiva, aveva condotto in locazione un’area destinata a poligono di tiro, riconsegnata al proprietario nel 2016. A seguito di campionamenti effettuati dall’ARPAT, nel terreno veniva rilevato il superamento delle concentrazioni soglia per il piombo, ricondotto alla persistente presenza di bossoli, ogive e frammenti.
Il Sindaco, con ordinanza n. 3 del 27 febbraio 2019 adottata ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, ingiungeva al ricorrente la rimozione dei rifiuti. Accertata l’esecuzione solo parziale, il Comune adottava la deliberazione di Giunta n. 5 del 24 gennaio 2020 e la nota del 30 marzo 2020, con cui chiedeva al responsabile e al proprietario di eseguire direttamente la bonifica. Il ricorrente impugnava tali atti, dolendosi dell’incompletezza dell’istruttoria, della riferibilità della contaminazione all’attività venatoria e dell’avvenuta ottemperanza, proponendo poi motivi aggiunti avverso la successiva nota del novembre 2021.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalle parti intimate e la ritiene parzialmente fondata. La deliberazione e la nota impugnate costituiscono atti meramente consequenziali all’ordinanza sindacale, della quale accertano l’inottemperanza parziale; poiché l’atto presupposto non è stato impugnato, esso si è consolidato.
Ne deriva che il ricorrente non può contestare, attraverso l’impugnazione dell’atto applicativo, la sussistenza dei presupposti dell’ordinanza ormai inoppugnabile. L’illegittimità dedotta ha carattere derivato e il ricorso, in difetto di impugnazione dell’atto presupposto, è inammissibile per difetto di interesse. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la mancata impugnazione degli atti presupposti immediatamente lesivi rende inammissibile il ricorso avverso gli atti consequenziali (Cons. Stato n. 10356 del 2024) e non è consentita la disapplicazione incidenter tantum di un atto privo di natura normativa (Cons. Stato n. 2058 del 2025 e n. 2732 del 2025).
Diverse conclusioni valgono per il motivo con cui si afferma l’integrale ottemperanza. La doglianza verte su accadimenti successivi all’atto presupposto, non accertati nello stesso, e pertanto è ammissibile e va scrutinata nel merito, ove risulta infondata. L’ARPAT, all’esito di sopralluogo in contraddittorio, aveva attestato la persistente presenza di bossoli e frammenti sull’intera superficie dell’area, non rimossi dal ricorrente, che non ne fornisce alcuna prova contraria.
Il Collegio valorizza altresì l’accertamento reso in sede penale, ove la parziale inottemperanza è stata ritenuta certa e la riferibilità del materiale all’attività del poligono è stata affermata sulla base dell’istruttoria dibattimentale, con esclusione della tesi difensiva dell’origine venatoria. I provvedimenti impugnati risultano pertanto legittimi. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono in parte inammissibili e in parte respinti, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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