Assegnazione temporanea ex art. 42-bis per militare: valutazione sull’incarico concretamente svolto (TAR Piemonte n. 41 del 17.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 al personale militare, l’Amministrazione non può fondare le esigenze organiche ostative sul mero inquadramento formale del dipendente, ma deve valutare le funzioni concretamente svolte. Il diniego che muova dal presupposto dell’incarico astrattamente attribuito, e non espletato né espletabile, incorre in travisamento dei presupposti e in sviamento della funzione, perché altera a monte l’individuazione dei parametri rilevanti. L’estensione ai militari dei benefici in materia di maternità e paternità è mediata dall’art. 1493 d.lgs. 66/2010; la novella dell’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017 non è applicabile al personale militare, con la conseguenza che le esigenze ostative non devono essere eccezionali, ma solo motivate, effettive e ragionevoli. L’inosservanza del corso di specializzazione, se legittimo esercizio di una facoltà, non può ridondare in danno del militare.

Il Fatto

La ricorrente, Graduato Capo dell’Esercito Italiano, presenta istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 per tre anni presso la sede di Genova. L’Amministrazione militare rigetta la domanda, valorizzando la posizione di impiego di “operatrice di laboratorio” e le scoperture di organico presso la sede di appartenenza.

La ricorrente impugna il diniego con tre motivi. Il Tribunale, in sede cautelare, sospende gli effetti del provvedimento; nelle more, l’Amministrazione assegna la ricorrente a Genova con incarico di “operatore elaboratore elettronico”, dichiarando però di agire in deroga alle procedure ordinarie e in adempimento dell’ordinanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione di rito. La sopravvenuta assegnazione non fa venire meno l’interesse al ricorso, perché la formula motivazionale del provvedimento non consente di ritenere definitivamente accolta l’istanza e lascia la ricorrente in una condizione di incertezza. Il ricorso è pertanto procedibile.

Nel merito, il Tribunale accoglie il secondo motivo. La determinazione impugnata muove dal presupposto che le esigenze organiche vadano valutate, per la sede di appartenenza e di destinazione, alla luce della posizione di “operatrice di laboratorio”. È però incontroverso e documentato che la ricorrente non ha mai svolto tale incarico e non possiede i requisiti per svolgerlo, non avendo frequentato il Corso di specializzazione previsto dalla Circolare dello Stato Maggiore del 03.06.2021 n. 7056.

Tale mancata frequenza non è addebitabile alla ricorrente. L’art. 11, comma 5, della Sezione B della Circolare del Ministero della Difesa del 20.12.2024 vieta di inviare in missione fuori sede, senza consenso, il personale con figli di età inferiore a tre anni che abbia proposto istanza di esonero. Poiché il corso si tiene a Roma e dura otto settimane, la ricorrente ha esercitato una legittima facoltà. Nessun rilievo disciplinare le è stato contestato.

L’Amministrazione ha dunque valutato la posizione in astratto, su un incarico mai espletato, invece che sulle funzioni concretamente svolte, travisando il quadro fattuale. Il travisamento ha condizionato l’intero iter decisionale, incidendo sia sull’individuazione dei parametri ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, sia sulla loro valutazione concreta. Ne discende l’inconsistenza delle esigenze organiche addotte: la permanenza presso il Reggimento non avrebbe modificato alcuna lacuna, e l’assenza di quella posizione a Genova non era rilevante, non essendo la ricorrente legittimata a ricoprirla.

Il Collegio rileva inoltre l’incongruenza di una valutazione che accerta l’assenza del posto vacante solo in funzione di quella posizione, ma esamina la situazione organica dell’Ente di appartenenza anche in riferimento all’intera categoria. Il disavanzo menzionato non assume rilievo significativo, imponendo semmai un onere istruttorio e motivazionale più pregnante. Si osserva, infine, che la norma subordina l’accoglimento alla sussistenza di un posto vacante di corrispondente posizione retributiva, senza attribuire rilievo al profilo mansionistico.

Il primo motivo è rigettato: l’inapplicabilità della novella dell’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017 al personale militare non impone che il diniego sia giustificato da esigenze eccezionali, richiedendosi solo che le esigenze siano motivate, effettive e ragionevoli. Il terzo motivo resta assorbito. Il ricorso è accolto e la determinazione annullata, fermo l’effetto conformativo sui nuovi oneri istruttori e motivazionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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