Ottemperanza al giudicato sulle spese e pagamento in corso di causa (TAR Emilia-Romagna n. 564 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per la parte della pronuncia che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa. Per effetto di tale statuizione si instaura un rapporto obbligatorio autonomo tra il difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a esperire il rimedio esecutivo per conseguire l’utilità riconosciutagli dalla pronuncia. Una volta scaduto il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, l’inerzia dell’Amministrazione integra i presupposti del rimedio di cui agli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. Il pagamento del dovuto intervenuto nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale.

Il Fatto

Il ricorrente, avvocato che ha agito in proprio quale procuratore antistatario, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di sette sentenze del giudice ordinario del lavoro, nella parte relativa alla liquidazione delle spese di giudizio in suo favore. Egli assumeva che il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale non avessero dato esecuzione alle pronunce, malgrado la regolare notifica e il passaggio in giudicato, documentato da apposite certificazioni di cancelleria.

Il ricorrente chiedeva la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma complessiva di € 5.314,43 e la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo successivo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. Nel corso del giudizio, il Ministero versava quanto dovuto per sei sentenze e, da ultimo, anche per la settima, così che la parte chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti del rimedio ottemperanza, rilevando che essi emergevano dalla documentazione prodotta e dalla mancata contestazione dell’Amministrazione, non costituitasi in giudizio. L’inosservanza degli obblighi esecutivi derivanti dalle sentenze del giudice ordinario non era stata in alcun modo contrastata.

Sul piano temporale, la Sezione ha accertato che risultava scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 concede alle Amministrazioni statali per dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali. Tale termine decorreva dalle rituali notificazioni effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, ritenuto domicilio digitale idoneo allo scopo.

La Corte ha poi ribadito l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza per la parte della pronuncia che liquida le spese in favore del difensore antistatario. Per effetto di tale statuizione si instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre un autonomo giudizio esecutivo. Il rimedio tende a far conseguire al difensore tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia, che l’Amministrazione ha illegittimamente negato con il proprio comportamento omissivo.

Con le memorie del 3 e del 12 novembre 2025, il ricorrente ha tuttavia rappresentato l’avvenuto pagamento dell’intero dovuto. Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo esaurita la pretesa per sopravvenuta estinzione.

Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero secondo la soccombenza virtuale, poiché il versamento è avvenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio. Esse sono state liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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