L’inerzia della Commissione PNRR-PNIEC nella VIA è illegittima e superabile (TAR Puglia n. 1063 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale tutti i termini sono perentori, ai sensi dell’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, e le norme del codice dell’ambiente possono essere derogate solo per dichiarazione espressa di successive leggi della Repubblica, nel rispetto del diritto europeo, secondo l’art. 3-bis del d.lgs. n. 152/2006. L’inerzia della Commissione tecnica PNRR-PNIEC integra silenzio censurabile e non è giustificata né dai criteri di priorità nella trattazione dei progetti né dal numero cospicuo di istanze pendenti. Le disfunzioni organizzative interne agli uffici non costituiscono causa di giustificazione dell’inadempimento. Al procedimento di VIA si applicano gli istituti di semplificazione di cui all’art. 17-bis della legge n. 241/1990, mentre il parere paesaggistico reso ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021 è obbligatorio ma non vincolante, sicché il suo mancato rilascio nei termini non impedisce la conclusione del procedimento.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC sull’istanza di avvio del procedimento di VIA presentata l’11 luglio 2023. Oggetto dell’istanza era la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 45,6 MW e delle relative opere di connessione, in territorio regionale.
La ricorrente ha ricostruito la scansione procedimentale: richiesta ministeriale di integrazione documentale, trasmissione della documentazione integrativa, comunicazione di procedibilità con avvio del procedimento e affidamento dell’istruttoria tecnica alla Commissione, pubblicazione sul portale ministeriale, conclusione della fase di consultazione pubblica senza osservazioni, parere regionale e relative controdeduzioni. Nonostante il decorso dei termini, la Commissione non si è espressa. Di qui il ricorso per silenzio-inadempimento, con richiesta di nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio chiarisce anzitutto che i termini del procedimento di VIA sono perentori e che la disciplina ambientale è assistita da una riserva di modificazione espressa. Tale assetto non è scalfito dai criteri di priorità nella gestione dei progetti, posto che il legislatore, con la novella recata dal d.l. n. 153/2024, convertito dalla legge n. 191/2024, ha precisato che la nuova disciplina non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale per i progetti compresi nel PNRR e per quelli finanziati a valere sul fondo complementare, ai sensi dell’art. 8, comma 1-ter, del d.lgs. n. 152/2006.
Il numero cospicuo di istanze pendenti non assume rilievo. Richiamando Cons. Stato n. 9791/2024, il Tribunale osserva che, così come non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, allo stesso modo non possono essere addotti tra i motivi che ostano alla conclusione tempestiva del procedimento eventuali disfunzioni organizzative interne agli uffici. Queste ultime rilevano solo sul piano dell’eventuale esimente di responsabilità personale del funzionario o del dirigente.
Il Collegio ritiene applicabili al procedimento di VIA anche gli istituti di semplificazione o di superamento implicito dell’inerzia delle amministrazioni coinvolte, richiamando i propri precedenti n. 1264/2024 e n. 500/2024. L’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che, qualora i pareri non siano resi nei termini ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso, l’autorità competente procede comunque alla valutazione. La disposizione va coordinata con l’art. 17-bis della legge n. 241/1990, che disciplina il silenzio assenso tra amministrazioni. Come chiarito da Cons. Stato, Commissione speciale, parere n. 1640 del 23 giugno 2016, il silenzio dell’amministrazione interpellata è equiparato ope legis a un atto di assenso e consente l’adozione del provvedimento conclusivo, con interpretazione estensiva della norma quale che sia l’amministrazione coinvolta e la natura del procedimento pluristrutturato.
Quanto alla scansione temporale, l’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 prevede l’espressione della Commissione entro 30 giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione, con adozione del provvedimento di VIA nei successivi 30 giorni, previo concerto con il Ministero della cultura entro 20 giorni. Il Collegio rileva che il concerto si colloca in una fase successiva rispetto alla stasi procedurale dedotta, che riguarda la mancata determinazione della Commissione quale atto presupposto. Il secondo periodo del citato comma 2-bis fa comunque salvo l’art. 22, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021, secondo cui, nei procedimenti di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio ma non vincolante, e, decorso inutilmente il termine, l’amministrazione provvede comunque sulla domanda.
Alla luce di tale quadro, il Collegio ritiene che l’amministrazione sia incorsa in una ipotesi di inerzia censurabile. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento dell’illegittimità del silenzio e ordine al Ministero di determinarsi entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è prevista, ad istanza di parte, solo in caso di perdurante inadempimento. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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