Impianti di telefonia mobile nel centro storico e divieto generalizzato di localizzazione (Cons. Stato n. 1063 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina regolamentare comunale che, per il solo centro storico, ammette l’installazione di stazioni radio base unicamente mediante soluzioni tecnologiche a basso impatto non integra un divieto generalizzato di localizzazione ai sensi dell’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, né in via diretta né in via indiretta. Il giudice amministrativo deve verificare in concreto se le prescrizioni imposte rendano oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso l’insediamento degli impianti. Ove la verificazione accerti la praticabilità di plurime soluzioni tecniche alternative equivalenti in termini di copertura, a costi sensibilmente maggiori ma non abnormi, la normativa regolamentare e il conseguente diniego resistono al sindacato di legittimità. Il fattore costo non assume rilievo diretto nella disciplina del d.lgs. n. 259/2003 e opera come ostacolo solo in casi-limite.

Il Fatto

Due società operatrici di telecomunicazioni presentano istanza congiunta al SUAP per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003, finalizzata all’installazione di una stazione radio base in un immobile sito nel centro storico di Parma. Il Comune rigetta l’istanza, recependo i pareri negativi dei propri uffici in materia urbanistico-edilizia e ambientale.

La società proponente impugna dinanzi al TAR Emilia Romagna il diniego e gli atti presupposti, tra cui le previsioni regolamentari che limitano l’installazione nel centro storico. Il TAR respinge il ricorso e i successivi motivi aggiunti. La società propone appello; l’altra operatrice, dichiarata inammissibile la propria costituzione in primo grado, propone appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina prioritariamente l’appello incidentale. Richiamando il principio ribadito dall’Adunanza plenaria n. 15 del 29 ottobre 2024, il Collegio conferma che l’intervento adesivo-dipendente del cointeressato che abbia prestato acquiescenza al provvedimento è inammissibile. La società, destinataria del diniego insieme alla ricorrente, avrebbe dovuto impugnarlo nel termine di decadenza di sessanta giorni ex art. 29 c.p.a.. La conferma di tale statuizione importa l’espunzione delle produzioni difensive della società intervenuta.

Nel merito dell’appello principale, il Collegio esclude anzitutto il difetto di legittimazione passiva, essendo l’appellante destinataria degli effetti del provvedimento e firmataria dell’istanza. Passa poi alla disciplina regolamentare, che vieta in via generale nuovi impianti nel centro storico salvo quelli realizzati con microcelle, picocelle o microstazioni a basso impatto, e consente la riconfigurazione con co-siting.

La Corte ritiene che tale disciplina non violi l’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001. Essa si applica a una porzione limitata del territorio (circa 3 kmq, pari all’1,1% del totale) e a una frazione contenuta della popolazione. Non preclude in radice la localizzazione, ma la subordina a prescrizioni tecniche stringenti e ragionevoli.

Decisive sono le risultanze della verificazione disposta ex art. 66 c.p.a.. Il verificatore ha accertato la praticabilità di plurime soluzioni alternative equivalenti in copertura alla soluzione progettuale: nuova stazione a ridosso del centro storico, co-siting, potenziamento di impianti già autorizzati, microcelle su arredo urbano. I costi stimati risultano da tre a otto volte superiori, ma non abnormi, e la stima è stata operata per eccesso. Il Collegio esclude che il fattore costo assuma rilievo diretto e che ricorra un caso-limite.

Quanto al secondo profilo, il Collegio ritiene il diniego adeguatamente motivato. L’impatto visivo dell’impianto è apprezzabile dagli atti: una palina di circa quindici metri sopra il lastrico solare con quattro gruppi di antenne. Le simulazioni visive prodotte dall’appellante non sono attendibili per angolazione e distanza. Gli appelli sono respinti; le spese del doppio grado sono compensate, salvo quelle di verificazione, poste a metà carico delle due società.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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