Avviso orale e pericolosità sociale, sufficienti gli indizi complessivi (TAR Marche n. 1063 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 159/2011 non presuppone prove compiute della commissione di reati, essendo sufficienti risultanze fattuali che inducano l’Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale. La misura può essere adottata anche in assenza di contestazioni sottoposte all’autorità giudiziaria, purché emerga una situazione complessivamente rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, riconducibile a una delle categorie dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011. Il giudizio di pericolosità va espresso in chiave preventiva, non sanzionatoria, e la sua legittimità si misura sulla ragionevolezza della valutazione complessiva degli elementi raccolti. Il diniego di revoca è giustificato quando i presupposti permangono e non risultino elementi sopravvenuti idonei a mutare il quadro. La misura, priva delle prescrizioni eventualmente annesse ai sensi dell’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, incide in misura minima sui diritti di libertà del destinatario.

Il Fatto

La ricorrente è stata destinataria di un avviso orale emesso dal Questore della Provincia di Ancona, con il quale veniva ammonita a cambiare condotta di vita e a tenere un comportamento rispettoso della legge. Il provvedimento muoveva da un controllo effettuato nel centro cittadino, nel corso del quale l’interessata era stata fermata in un assembramento ingiustificato e in compagnia di persone gravate da precedenti penali, oltre che da una serie di deferimenti all’Autorità Giudiziaria e da una misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di residenza.

Con istanza del 25 gennaio 2021 l’interessata ha chiesto la revoca dell’avviso, sostenendo che le persone frequentate in occasione del controllo fossero il fratello e il compagno e che la propria condotta di vita fosse nel frattempo mutata, anche grazie a un rapporto di lavoro. La Questura ha respinto l’istanza, richiamando una condanna per delitti contro il patrimonio e i pregiudizi di polizia, e ha confermato il giudizio di pericolosità. Da qui il ricorso al TAR, affidato a un unico motivo di violazione degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 159/2011, con censure di difetto dei presupposti e di incongruenza della motivazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Marche respinge il ricorso muovendo dalla qualificazione della fattispecie. L’avviso orale contiene l’ammonizione rivolta ai soggetti contemplati dall’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011; nel caso concreto il Collegio ritiene pacificamente integrata la condizione della lettera b), quella di chi vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. La difesa della ricorrente si fondava su un contratto di lavoro quale fonte di sostentamento lecito, ma il giudice amministrativo rileva che si tratta di un contratto a tempo determinato, documentato da una sola busta paga per l’importo di € 341,00, senza ulteriori contratti né buste paga precedenti in atti.

Sul piano dei presupposti il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa, secondo cui la misura di prevenzione è diretta non a sanzionare ma a prevenire la futura commissione di reati. Non servono prove compiute, come quelle poste a base di una sentenza penale: sono sufficienti risultanze fattuali che inducano l’Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità, prima ancora che si verifichi se le condotte abbiano rilevanza penale e siano punibili. È dunque legittimo l’avviso anche in assenza di contestazioni giudiziarie, purché emerga una situazione complessivamente rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato, sez. I, 30 settembre 2025, n. 1035, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 2 marzo 2026, n. 1496 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 15 dicembre 2025, n. 8137.

Nel merito il TAR elenca gli elementi complessivamente apprezzati: la condanna per circonvenzione di incapace irrogata dalla Corte d’appello di Ancona, i deferimenti del 2021 per reati contro il patrimonio e del 2020 per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, i pregiudizi penali per reati contro il patrimonio, la persona e la fede pubblica, mai contestati in fatto. A ciò si aggiungono il foglio di via obbligatorio triennale e il divieto di ritorno triennale, risalenti al 2015, e l’assenza di comprovate fonti di sostentamento lecito tanto per l’interessata quanto per il convivente.

Il Collegio respinge anche l’argomento difensivo sulla frequentazione di pregiudicati: quella circostanza non è l’unico fondamento dell’atto e la rete di elementi raccolti è di per sé sufficiente. Sotto il profilo dell’incidenza sui diritti, il TAR osserva che l’avviso orale determina un impatto minimo sulla libertà del cittadino, richiamando T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 25 novembre 2025, n. 195 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 7 marzo 2025, n. 1863: senza le prescrizioni annesse ai sensi dell’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, esso si risolve nell’intimazione a tenere una condotta conforme alla legge, nulla di più di quanto è richiesto alla generalità dei cittadini.

Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione degli interessi coinvolti. Il TAR precisa che l’istanza di revoca potrà essere ripresentata una volta trascorsi cinque anni dall’adozione del provvedimento, in presenza di elementi sopravvenuti valutabili dall’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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