La revisione della pianta organica delle farmacie non lede immediatamente la sfera giuridica del titolare (TAR Calabria n. 470 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revisione della pianta organica delle farmacie ha natura programmatoria ed è pertanto inidoneo a generare di per sé il pericolo di un danno grave e irreparabile, requisito indefettibile per la concessione della tutela cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. L’eventuale lesione della sfera giuridica del titolare di farmacia dislocata si concretizza solo all’esito dei provvedimenti autorizzativi che danno esecuzione alla programmazione, avverso i quali è possibile attivare una tutela, anche cautelare, piena ed effettiva. Ne consegue il rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia degli atti di pianificazione, con condanna alle spese della fase cautelare secondo il principio della soccombenza.
Il Fatto
La società titolare di una farmacia ubicata nel territorio comunale impugnava, chiedendone la sospensione in via incidentale, la deliberazione con cui la Giunta comunale aveva approvato la revisione biennale della pianta organica delle farmacie. L’atto impugnato prevedeva, tra l’altro, lo spostamento di alcune sedi farmaceutiche dislocate sul territorio. La ricorrente lamentava l’illegittimità della scelta programmatoria e ne deduceva il pregiudizio diretto alla propria posizione, domandando la misura cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente qualificato la natura del provvedimento impugnato, riconoscendone il carattere programmatorio. L’atto di revisione della pianta organica non costituisce, di per sé, il titolo idoneo a produrre una lesione attuale e concreta nella sfera giuridica del singolo farmacista, limitandosi a definire l’assetto complessivo del servizio farmaceutico sul territorio.
Proprio in ragione di tale natura, il Collegio ha escluso la sussistenza del requisito del periculum in mora, richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm. quale presupposto per l’ammissione della tutela cautelare. Il danno lamentato dalla ricorrente, infatti, non può dirsi grave e irreparabile nel tempo necessario alla definizione del giudizio di merito, trattandosi di un pregiudizio meramente eventuale e differito.
Ad avviso del Tribunale, il vulnus alla posizione del titolare della farmacia dislocata potrà concretizzarsi soltanto a valle, in occasione dell’adozione dei provvedimenti autorizzativi che diano attuazione allo spostamento della sede. Avverso tali atti, di natura provvedimentale e direttamente lesivi, la parte interessata potrà attivare una tutela giurisdizionale piena, anche in via cautelare, che risulti adeguata rispetto alla lesione concretamente prodotta.
La natura non immediatamente lesiva dell’atto di programmazione ha pertanto condotto al rigetto dell’istanza incidentale, con declaratoria di soccombenza della ricorrente e condanna alla rifusione delle spese della fase cautelare in favore della resistente, liquidate in misura equitativa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.