Conversione permesso stagionale prova capacità economica datore con reddito impresa (TAR Liguria n. 1063 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per difetto di istruttoria e di motivazione, il provvedimento che rigetta la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato fondandosi sul parere negativo dell’Ispettorato del lavoro privo di qualsiasi indicazione delle ragioni della valutazione. La capacità economica del datore di lavoro va accertata sul reddito d’impresa effettivo, non sui soli redditi da lavoro dipendente del titolare. Il giudice amministrativo può desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., dal comportamento della pubblica amministrazione che non ottemperi all’ordine di deposito documentale. L’annullamento del diniego impone all’amministrazione l’obbligo di riesame della domanda entro il termine fissato dal giudice.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. L’Ufficio Territoriale del Governo aveva respinto l’istanza sulla base di due profili ostativi: la mancanza della comunicazione di cessione di fabbricato, ossia della dichiarazione di ospitalità, e l’insufficienza della capacità economica del datore di lavoro, rilevata dall’Ispettorato territoriale del lavoro.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Liguria. Le amministrazioni intimate si sono costituite chiedendo il rigetto. In sede cautelare il Tribunale ha accolto la domanda e disposto istruttoria: dal ricorrente ha chiesto chiarimenti sul numero di dipendenti dell’impresa datrice, dall’Ispettorato una relazione illustrativa sulle ragioni della valutazione negativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina separatamente i due profili del diniego. Quanto alla sistemazione alloggiativa, il ricorrente ha dimostrato di disporre di idonea ospitalità: risiede stabilmente presso un familiare che conduce regolarmente in locazione un appartamento, ed è stata presentata la dichiarazione di ospitalità all’autorità locale di pubblica sicurezza. Il primo motivo di rigetto è quindi illegittimo.

Il secondo profilo, relativo all’insufficienza reddituale dell’impresa datrice, è parimenti illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione e ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm. Dalla dichiarazione dei redditi il datore di lavoro, titolare di impresa artigiana per attività di giardinaggio, ha dichiarato un volume d’affari da lavoro autonomo e un reddito lordo che il Tribunale ritiene sufficienti a giustificare l’assunzione del ricorrente come dipendente.

Pur in presenza di tale capacità economica, l’Ispettorato del lavoro ha espresso parere negativo senza esplicitarne le ragioni nell’atto impugnato, né ha ottemperato alla richiesta istruttoria di depositare la relazione esplicativa. Le amministrazioni resistenti, dal canto loro, hanno prodotto solo i dati reddituali da lavoro dipendente del titolare, non quelli relativi ai redditi d’impresa rilevanti nel giudizio.

Il Tribunale valorizza quindi gli argomenti di prova desumibili dal comportamento omissivo dell’Ispettorato e accoglie il ricorso, annullando il provvedimento di rigetto. Le amministrazioni resistenti dovranno riesaminare la domanda di conversione e adottare il provvedimento conclusivo entro sessanta giorni dalla pubblicazione. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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